Nella stragrande maggior parte delle condizioni di separazione si stabilisce un assegno mensile a favore dei figli, a cui si aggiunge, più o meno:"oltre la metà delle spese straordinarie scolastiche, sanitarie ...".
Spesso le spese straordinarie sono causa di contenzioso.
Esiste quindi la tentazione di conglobarle forfettariamente nell'assegno di mantenimento ordinario.
Altra possibilità è quella di aggiungere la parola "concordate" ma di fatto questo può bloccare alcune spese importanti per i figli.
Per quello che riguarda il considerarle parte dell'assegno ordinario, potrebbe essere inutile.
Si veda in questo senso la recente sentenza della Cassazione civile 18869/2014.
La Corte d'Appello aveva conglobato le spese straordinarie nell'assegno di mantenimento.
La Cassazione ha deciso che questo fosse illegittimo per le seguenti considerazioni, riportate integralmente:
"5.1.
- Nella determinazione del contributo per il mantenimento della prole
minore di età, il giudice deve tener conto non solo delle esigenze
attuali del figlio, ma anche del tenore di vita goduto dallo stesso
nel corso della convivenza con entrambi i genitori, nonché delle
risorse economiche di questi, in modo da realizzare il principio
generale di cui all'art. 148 cod. civ., secondo cui i genitori devono
concorrere al mantenimento dei figli in proporzione delle rispettive
sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o
casalingo.
5.2.
- La Corte di merito, nel non adeguare l'assegno di mantenimento per
le figlie posto a carico del P. , nonostante il constatato
miglioramento delle condizioni economiche dello stesso da un lato, e,
dall'altro, le crescenti esigenze, dalla stessa Corte evidenziate,
delle figlie, in età adolescenziale, ed anzi nel ricomprendere
nell'ammontare di detto assegno le spese mediche, ludiche e
scolastiche straordinarie, non si è attenuta al principio dianzi
esposto."
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