C'è una norma molto importante nei confronti del genitore che non faccia vedere i minori all'altro, in genere le madri.
Fino a qualche anno fa questo comportamento, dannoso soprattutto nei confronti dei figli, era ostacolabile con strumenti molto più complessi e spesso inefficaci.
Tra gli altri c'era la possibilità di chiedere il mutamento del regime di affidamento e la decadenza della potestà genitoriale. Non erano però mezzi "diretti" e potevano anche non ottenere nulla.
Esisteva (ed esiste) la possibilità di prendere coercitivamente i figli con la forza pubblica ma certo non è uno strumento semplice. Le cronache ricordano di video strazianti ... (e molto spesso di comodo).
Ora si può ricorrere al Tribunale ai sensi dell'art. 709 ter del codice di procedura civile.
Il Tribunale potrà:
1) ammonire il coniuge inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni a favore del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa da un minimo di € 75 ad un massimo di € 5.000 a favore della Cassa delle Ammende.
Nella seconda ipotesi ovviamente potranno essere determinate modalità che garantiscano che il minore abbia effettivamente la disponibilità del denaro (ad esempio depositi su libretti vincolati).
E' triste dirlo ma le sanzioni che colpiscono nel portafoglio, anche in una materia come questa, a tutela dei minori, possono avere più importanza di quelle morali. z35W7z4v9z8w
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