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Se non trova lavoro perde l'assegno?
Una giurisprudenza più permissiva in passato sembrava quasi dire che una volta stabilito un assegno questo rimaneva una sorta di diritto a vita. Ora la situazione è notevolmente cambiata, sia nella giurisprudenza che nella sensibilità sociale.
Il caso è quello che segue.
Tizia, disoccupata, in sede di separazione aveva avuto un assegno di mantenimento (per lei) di € 800, oltre quello per i figli.
Dalla separazione sono passati 6 anni senza che la sig.ra Tizia abbia trovato un lavoro. È vero che ha frequentato dei corsi ma senza trovare concretamente un lavoro.
Il marito ha quindi chiesto che l'assegno a suo favore venisse revocato, anche se disoccupata, perchè non si era attivata concretamente per trovare un lavoro.
La Corte di Cassazione (ordinanza sez. VI-1 civile , 6886 del 20 marzo 2018) ha deciso la revoca dell'assegno per la moglie (mantenendo quello per i figli).
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In altri termini, dice che una donna di 35 anni e con una laurea, senza malattie invalidanti, poteva ben trovarsi un lavoro in 6 anni.
Non avendolo fatto, ha dimostrato di non essersi data da fare sul serio e quindi perde il diritto all'assegno.
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