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giovedì 22 giugno 2017

Per l'assegno divorzile non conta più il tenore di vita?

Secondo il concetto applicato fino ad oggi, in caso di divorzio, il coniuge più debole aveva il diritto di mantenere lo stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio. In pratica bastava essere sposati per un pò con il Berlusconi di turno per poi avere un super reddito tutta la vita.
Come ho osservato altre volte questo concetto è collegato a quella che era la famiglia molti decenni fa. Poteva essere infatti giusto tutelare il coniuge più debole in un contesto in cui una separazione (peggio un divorzio) era un qualcosa di straordinario. Per di più nella maggior parte dei nuclei familiari la moglie era casalinga: con la separazione / divorzio perdeva spesso la capacità di vivere dignitosamente.
Oggi i rapporti patrimoniali sono cambiati. I coniugi lavorano entrambi, le donne hanno accesso a praticamente tutti i lavori, i divorzi che prima erano eccezione sono diventati ora la normalità.  Tutto questo impone un cambiamento.
Nelle ultime settimane ha fatto molto parlare una sentenza rivoluzionaria della Corte di Cassazione (sez. I, sentenza 11504 del 10.5.2017).
Salvo alcune distinzioni ultime di altre fondamentali sentenze (11490/1990 Sezioni Unite, 2546/2014) la decisione 11504/2017 ha levato importanza al criterio del mantenimento del tenore di vita tenuto durante il matrimonio.
Ha infatti stabilito che il giudice dovrà uniformarsi al criterio di autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi. In pratica ha diritto all'assegno solo chi non ha un reddito e non la possibilità di procurarselo. 
Il giudice dovrà valutare l'autosufficienza economica del coniuge che richiede l'assegno, secondo questi parametri:

  1. l'esistenza di redditi, siano essi di qualsiasi tipo;
  2. la disponibilità di una casa di abitazione;
  3. la capacità di lavorare;
  4. l'esistenza di proprietà immobiliari e mobiliari.

 Solo qualora non esista di conseguenza l'autosufficienza economica potrà subentrare l'altro coniuge, con l'assegno di mantenimento. La differenza con prima è che secondo il vecchio criterio aveva diritto al mantenimento anche un coniuge con un reddito magari di € 5.000 mensili; l'unica condizione era che l'altro coniuge fosse molto più ricco.
Per di più questo assegno di mantenimento non dovrà tendere ad assicurare lo stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio.
Una prima fondamentale riflessione (che molti commentatori non fanno) è che NON è una nuova legge ma solo una nuova interpretazione della stessa legge. Una interpretazione può cambiare in qualsiasi momento (come è cambiata in passato). Per cambiare veramente le cose occorrerebbe una nuova legge ma tutti sappiamo che i politici hanno ben altro da fare...
Una ulteriore riflessione è che questa nuova interpretazione sul tenore di vita non tocca affatto la situazione della maggior parte delle coppie. Se la coppia viveva con un solo stipendio (magari buono) non c'è in pratica differenza tra un normale assegno di mantenimento e quello tendente a mantenere lo stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio.
Il criterio ha importanza per le coppie con un ricco tenore di vita ed una sproporzione notevole  dei redditi. Quindi se non sei ricco questa nuova sentenza non ti da nulla ... tranquillo ... è tutto come prima...  :)

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