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domenica 26 marzo 2017

Marito impotente o moglie sterile: matrimonio nullo? Assegno mantenimento?

La Cassazione ha stabilito che l'incapacità di avere figli o quella di avere rapporti sessuali possano far annullare il matrimonio. In questi casi non spetta l'assegno di mantenimento. La richiesta di annullamento può anche avere questo scopo.
Carenze di questo tipo sono infatti tali da danneggiare il diritto fondamentale del coniuge a realizzarsi pienamente nella famiglia, nella società, come genitore. 
E' in gioco la tutela costituzionale della famiglia con gli artt. 2, 3, 29  e 30 della Costituzione.
"L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute..." 
In altri termini il matrimonio può essere annullato a queste condizioni: 
1) al momento del matrimonio doveva già esserci il problema; 
2) l'altro coniuge doveva ignorare lo stato di malattia, l'impossibilità di avere rapporti sessuali o di procreare, sterilità (in latino impotenzia coendi e impotentia generandi); 
3) dopo la scoperta dell'errore non deve esserci stata convivenza per oltre un anno; 
4) l'errore deve essere tale che se l'altro coniuge lo avesse saputo, non si sarebbe sposato. 
E' fondamentale segnalare che il coniuge che - per esempio - non possa avere figli (marito o moglie) non è necessario che sappia della sua malattia: basta che questa esista. Non si parla infatti di colpevolezza o meno, di imbrogli, può anche esserci la buona fede. Quello che è importante è l'ignoranza, l'errore su una circostanza che avrebbe reso inaccettabile il matrimonio per l'altro coniuge. 
Veniamo a qualche caso concreto. 
Sentenza Cassazione civile, sez. VI (sottosezione I), n. 3742 del 13 febbraio 2017. 
La moglie si era rivolta al Tribunale di Palermo per ottenere l'annullamento del matrimonio. 
Sosteneva si essere stata ingannata in quanto il marito era affetto da orchide epididimite; questa malattia avrebbe impedito la capacità di procreare del marito. 
La donna affermava che non si sarebbe mai sposata se fosse stata a conoscenza di un problema del genere. Sia il tribunale che la Corte d'Appello le davano torto sulla base della perizia medica d'ufficio. In questa era risultato che la malattia era abitualmente curabile con antibiotici, con piena ripresa della potenzialità generativa. Il marito era risultato comunque malato solo durante il matrimonio e non c'era prova che lo fosse anche al momento della sua celebrazione. 
L'avvocato della donna, nel ricorso per cassazione, aveva sostenuto che non era importante tanto la malattia in sè quanto l'effetto che aveva avuto sul coniuge inconsapevole. La Corte di Cassazione, riteneva che la Corte d'Appello di Palermo avesse motivato correttamente la sua decisione sulla base della perizia medica. 
Affermava altresì che la moglie avrebbe dovuto provare l'esistenza della malattia al momento della celebrazione del matrimonio e poi al giudice sarebbe toccato stabilire quanto la malattia incidesse sulle legittime aspettative matrimoniali. 
Cassazione civile 13 gennaio 2012, sent. n. 386, sez. 1. 
Il marito aveva dovuto fare un trattamento farmaceutico pesante che dopo il matrimonio aveva provocato una "azospermia" cioè una incapacità di procreare per mancanza di spermatozoi. 
Con una lunga cura la malattia era curabile tanto è vero che - dopo la separazione - l'uomo aveva avuto due figlie con un'altra donna
La Corte d'Appello e la Cassazione gli davano torto, condannandolo anche al risarcimento dei danni
La Cassazione è arrivata a questa decisione perchè il marito, al momento del matrimonio, avrebbe dovuto dire alla promessa sposa che stava facendo una cura medica che avrebbe potuto avere effetti sulla sua capacità di generare figli e che - se pur curabile - avrebbe comunque provocato questa incapacità per un lungo periodo. 
La Cassazione ha infatti ritenuto che il fatto di non poter generare per un lungo periodo ha impedito la possibilità di avere figli per un lasso di tempo comunque significativo ed inaccettabile. 
Cassazione civile sent. 10 maggio 2005, n. 9801. 
In questo caso la Suprema Corte ha dichiarato nullo il matrimonio e condannato il marito al risarcimento danni perchè aveva taciuto alla sposa la sua incapacità di avere r


apporti sessuali.
Come si vede quindi la questione non è semplice nei casi concreti.
Trascrivo qui l'art. 122 del codice civile:
"Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza  o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo.
Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona  o di errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge.
L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi:
1) l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di un'anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale;
2) l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione  prima della celebrazione del matrimonio. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile;
3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;
4) la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile;
5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purché vi sia stato disconoscimento ai sensi dell'articolo 233, se la gravidanza è stata portata a termine.
L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore."

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