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domenica 12 gennaio 2014

Il disoccupato deve pagare l'assegno di mantenimento per moglie e figli?

La Corte di Cassazione Penale, con la sentenza 51027 del 18.12.2013, si è occupata del caso di un marito che non aveva pagato l'assegno per moglie e figli, sostenendo di non poterlo fare per il suo stato di disoccupazione.
L a Corte ha ritenuto che il semplice stato di disoccupazione non fosse di per se' sufficiente a non pagare l'assegno.
L'imputato (poi condannato) avrebbe dovuto dimostrare di aver fatto degli sforzi concreti per trovare un lavoro, anche se non adeguato e retribuito modestamente.
Non basta quindi essere disoccupati ma occorre che si siano fatti degli sforzi- concreti per procurarsi il denaro necessario.
Tra l'altro, osservo che come al solito si è ritenuto che i certificati abbiano una portata miracolistica. In una causa il semplice "certificato" di disoccupazione (come di altro) può non significare nulla se non è appoggiato da una prova testimoniale o da altri riscontri.
Tra l'altro la pratica e l'esperienza comune ci insegnano in abbondanza che il nostro paese è pieno di gente che è iscritta alle liste di disoccupazione ma che ha lavori al nero spesso ben retribuiti.
Se veramente si hanno difficoltà economiche, si è disoccupati o si è avuto un abbassamento notevole del reddito,  la soluzione corretta è quella di chiedere al Tribunale una modifica dei provvedimenti di separazione, dimostrando il nuovo stato. Si potrà così eliminare l'assegno per il coniuge, in caso.
L'assegno per i figli potrà essere ridotto ma è quasi impossibile che sia eliminato. Se si sono messi al mondo dei figli (ancora magari molto piccoli) una regola (che non è solo di diritto) impone che se esiste un solo boccone di cibo questo vada ai figli.
E' per questo che una volta un giudice, in mia presenza, disse a una parte che non voleva dare nulla ai figli che, anche se fosse stato veramente disoccupato, avrebbe dovuto rubare (o chiedere l'elemosina), pur di provvedere ai piccoli. 

domenica 22 settembre 2013

La separazione di fatto da diritto all'assegno di mantenimento?


L'assegno di mantenimento è previsto in caso di separazione davanti il Tribunale o divorzio.
In caso di separazione di fatto non è previsto perché la separazione di fatto non muta il regime giuridico del matrimonio: si continua ad essere sposati a tutti gli effetti.
Ciò non significa però che qualora i coniugi vivano separati senza essere andati in tribunale non esista alcun dovere. Anche se non è facilmente quantificabile, esiste il dovere di contribuire alla vita familiare ed alle esigenze del coniuge e dei figli.
Qualora non lo si faccia è applicabile l'art. 570 del codice penale.
In tale sede ci si può anche costituire parte civile e chiedere il risarcimento dei danni morali e materiali.
Sotto altro aspetto, si potrà sempre agire civilmente chiedendo che il coniuge che non pensa alla famiglia sia condannato a pagare una somma determinata.
Non esisterà comunque un vero e proprio assegno di mantenimento come quello previsto in caso di separazione o divorzio.

Inoltre se il coniuge che ne avesse la possibilità, non pensasse ai bisogni della famiglia, potrebbe sempre essergli addebitata la separazione, con le conseguenze patrimoniali, anche ereditarie.
Dal punto di vista pratico una causa di separazione civile è decisamente più veloce. Non va nemmeno dimenticato che un processo penale (che si può iniziare anche in parallelo) è uno spauracchio ma non per tutti.