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giovedì 21 novembre 2013

Se un genitore non paga l'assegno di mantenimento, si può chiedere ai nonni?

L'art. 148 del codice civile recita:"  coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. .... "
La norma prevede quindi che in caso di bisogno debbano pagare i nonni per il mantenimento dei nipoti.
Questa norma è stata invocata contro i genitori del figlio che non paga l'assegno.
La Cassazionecivile (con la sentenza , sez. I, del 30 settembre 2010, n. 20509) ha fatto una forte precisazione.
Secondo la Suprema Corte perchè i nonni possano essere condannati al pagamento dell'assegno non versato dal figlio occorre che i genitori dei bambini (entrambi, quindi compresa la parte che non riceve l'assegno) non abbiano mezzi sufficienti per mantenere i figli.
Facciamo il caso in cui il padre non paghi l'assegno per i figli.
La madre non dovrà avere mezzi sufficienti per il mantenimento da sola dei figli; non dovrà nemmeno essere in grado di procurarsi un lavoro conveniente.
Il padre (nello stesso esempio) dovrà essere assolutamente privo di mezzi. Anche se fosse disoccupato ma avesse beni immobili la madre dovrebbe prima provare a fare un pignoramento immobiliare per ricavare il dovuto.
Di conseguenza, dal punto di vista pratico, l'ipotesi del pagamento in surroga da parte die nonni è estremamente rara.
Del resto l'art. 147 c.c. recita: "Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.."
La prima responsabilità è quindi dei genitori, non certo dei nonni... 

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