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giovedì 2 gennaio 2014

Rientra in comunione la donazione indiretta?

Tutti gli immobili acquistati dai coniugi in comunione di beni, rientrano in comunione e quindi sono di proprietà comune al 50%.
Ci sono alcune eccezioni.
Una è quella che riguarda i beni ereditati o quelli donati personalmente ad un coniuge, magari dai genitori.
Che cosa accade quando invece il coniuge ha acquistato un immobile con il denaro regalatagli?
La Cassazione ha esaminato il caso di un uomo che aveva acquistato un appartamento con il denaro regalatogli (per questo motivo) dal padre. Questa fattispecie si chiama "donazione indiretta".
Per la sentenza 14197 del 5 giugno 2013, l'immobile è rimasto di proprietà esclusiva del marito, escluso dalla comunione dei beni. Che il denaro provenisse dal padre di lui era stato diimostrato dalle testimonianze del padre stesso, della sorella del marito ed infine dall'estratto conto bancario in cui risultava il prelievo di del denaro nella data dell'acquisto. 
La Corte ha inteso applicare l'art. 179 c.c. che elenca i beni esclusi dalla comunione legale; al punto b) sono indicati i beni provenienti da donazione. 
Nella pratica c'è da sottolineare che in un caso come questo è stato necessario fare una causa e portare delle prove. Tutto questo si sarebbe potuto evitare se all'atto avesse partecipato anche la moglie e nell'atto fosse stata inserita la doichiarazione che il bene  era escluso dalla comunione. Non sempre però i rapporti tra le parti (o il mancato consulto di un avvocato) permettono di usare le soluzioni più semplici.

sabato 28 dicembre 2013

E se mettiamo i soldi per compare casa e poi non ci sposiamo?


La Corte di Cassazione Civile n. 8216/2012 sez. VI del 24/5/2012, ha risolto un caso del genere.
La donna aveva messo del denaro sul conto del fidanzato. L'idea era duplice. Da una parte si trattava di mettere da parte i soldi per l'acquisto della casa dove si sarebbe abitato dopo il matrimonio.
Dall'altra si trattava di mettere il denaro al sicuro da azioni di creditori contro la fidanzata.
Il fatto è che il rapporto si è deteriorato e l'uomo non ha restituito il denaro. Da qui la causa.
Tribunale e Corte d'Appello hanno dato ragione alla donna sul presupposto che risultassero i versamenti di lei sul conto dell'uomo. Questi poi ha contestato genericamente, senza aver dimostrato la restituzione.
La Corte di Cassazione ha confermato le sentenze precedenti sul rilievo che il semplice versamento del denaro sul conto altrui non implica automaticamente l'obbligo di restituzione ma di fatto, nel caso concreto, non erano stati provati ne' la restituzione ne' altri motivi che potessero giustificare la percezione del denaro da parte dell'ex fidanzato.