Tutti gli immobili acquistati dai coniugi in comunione di beni, rientrano in comunione e quindi sono di proprietà comune al 50%.
Ci sono alcune eccezioni.
Una è quella che riguarda i beni ereditati o quelli donati personalmente ad un coniuge, magari dai genitori.
Che cosa accade quando invece il coniuge ha acquistato un immobile con il denaro regalatagli?
La Cassazione ha esaminato il caso di un uomo che aveva acquistato un appartamento con il denaro regalatogli (per questo motivo) dal padre. Questa fattispecie si chiama "donazione indiretta".
Per la sentenza 14197 del 5 giugno 2013, l'immobile è rimasto di proprietà esclusiva del marito, escluso dalla comunione dei beni. Che il denaro provenisse dal padre di lui era stato diimostrato dalle testimonianze del padre stesso, della sorella del marito ed infine dall'estratto conto bancario in cui risultava il prelievo di del denaro nella data dell'acquisto.
La Corte ha inteso applicare l'art. 179 c.c. che elenca i beni esclusi dalla comunione legale; al punto b) sono indicati i beni provenienti da donazione.
Nella pratica c'è da sottolineare che in un caso come questo è stato necessario fare una causa e portare delle prove. Tutto questo si sarebbe potuto evitare se all'atto avesse partecipato anche la moglie e nell'atto fosse stata inserita la doichiarazione che il bene era escluso dalla comunione. Non sempre però i rapporti tra le parti (o il mancato consulto di un avvocato) permettono di usare le soluzioni più semplici.
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