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martedì 3 giugno 2014

Spetta l'assegno alla moglie che non si cerca il lavoro?

E' interessante la sentenza che ha deciso questo caso.
I coniugi, senza figli, si sono separati con addebito della separazione al marito.
La moglie è tornata a vivere con i genitori, definiti facoltosi.
Nei cinque anni successivi alla separazione risulta che la moglie non si sia cercata il lavoro.
La moglie è laureata in lingue (laurea che potrebbe garantire una facile occupazione), è ben inserita nell'ambiente sociale ed avrebbe quindi ottime opportunità di trovare lavoro. L'assenza dei figli la rende quindi anche libera di lavorare come voglia.
Sulla base di questa situazione, sia il Tribunale che la Corte d'Appello le hanno negato il diritto all'assegno.
La Corte di Cassazione (sentenza 12121/2004) le ha invece riconosciuto il diritto all'assegno.
Queste le parole usate dalla Suprema Corte:
 "Deve essere cassata la sentenza del giudice di merito che abbia negato il diritto della moglie a un assegno di mantenimento sul rilievo che questa, nel quinquennio successivo alla crisi coniugale, si sia sottratta all'impegno di cercare nuove fonti di reddito, nonostante la relativa facilità di reperirle, stanti l'ancora giovane età, le ottime condizioni di salute, la laurea in lingue, l'assenza di impegni familiari (per non aver avuto figli e per essere tornata a vivere nella facoltosa famiglia d'origine), il buon inserimento sociale. Nella specie, infatti, sussistono entrambi i presupposti essenziali dell'obbligo di mantenimento, ossia la non addebitabilità della separazione e la totale mancanza di redditi propri accertati, idonei a conservare il pur modesto, precedente tenore di vita e la inattività lavorativa del coniuge che richiede l'assegno può costituire circostanza idonea ad annullare l'altrui obbligo di versarlo solo se conseguente al rifiuto accertato di effettive e concrete, non meramente ipotetiche, opportunità di lavoro".
In pratica la Corte dice che non basta che la moglie abbia teoriche concrete possibilità di lavoro. Qualora dal punto di vista pratico ci siano i requisiti della mancanza di reddito, della situazione economica inferiore a quella del matrimonio,  la sproporzione di redditi con il marito, sussiste il diritto all'assegno. Secondo la Corte il coniuge per non farle avere l'assegno avrebbe dovuto dimostrare che concretamente la donna ha rifiutato delle offerte di lavoro.
Certamente qualcuno ha sottolineato che dal punto di vista pratico è difficile rifiutare delle offerte di lavoro se uno non le cerca. Probabilmente avrebbe dovuto attivarsi il marito per farle avere le offerte ma è improbabile se il marito non è titolare di un'azienda o non ha amici titolari di azienda.
Questo però è un'altro discorso che travalica la decisione della Cassazione.


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