Il padre ha ritenuto di non dover
pagare l'assegno di mantenimento per la figlia. Il suo ragionamento
era che la figlia percepoisce un reddito e che quindi non ha diritto
all'assegno.
La Corte di Appello di Salerno.ha
rigettato la domanda del padre: ha infatti ritenuto che il denaro
percepito dalla figlia sia una borsa di studio e quindi non un
reddito.

Per la Suprema Corte, la natura di tale attività (art. 40 d.lgs 368/1999) va considerata un impegno a tempo pieno che assicura anche la facoltà dell'esercizio della libera professione intramoenia. Rileva anche che tale lavoro è soggetto a regime fiscale e contributivo.
Di conseguenza l'assegno a carico del padre va revocato nel momento in cui il figlio raggiunga uno status di autosufficienza economica.
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