Il padre ha ritenuto di non dover
pagare l'assegno di mantenimento per la figlia. Il suo ragionamento
era che la figlia percepoisce un reddito e che quindi non ha diritto
all'assegno.
La Corte di Appello di Salerno.ha
rigettato la domanda del padre: ha infatti ritenuto che il denaro
percepito dalla figlia sia una borsa di studio e quindi non un
reddito.
La Corte di Cassazione, con una recentissima sentenza, (11414 del 22 maggio 2014) ha invece accolto il ricorso del padre, revocando l'assegno.
Per la Suprema Corte, la natura di tale attività (art. 40 d.lgs 368/1999) va considerata un impegno a tempo pieno che assicura anche la facoltà dell'esercizio della libera professione intramoenia. Rileva anche che tale lavoro è soggetto a regime fiscale e contributivo.
Di conseguenza l'assegno a carico del padre va revocato nel momento in cui il figlio raggiunga uno status di autosufficienza economica.
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