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sabato 17 maggio 2014

Approvato dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati il divorzio breve. E' una bufala?

In questi giorni qualcuno suona la grancassa (anche a fini elettorali) perché la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ha approvato il testo della legge sul divorzio c.d. breve.
In realtà il testo andrà poi approvato alla Camera. Da qui passerà al Senato e sarà discusso di nuovo.
Tanto per dare un'idea riporto sotto il testo del provvedimento che fu approvato nel 2012. Dal 2012 è rimasto lettera morta fino ad ora (2014) ma invece di andare avanti in pratica si è allo stesso punto.
Per quello che riguarda la durata, il nuovo testo prevede un anno invece che due come durata massima; è stato infatti abolito il riferimento ai figli minori.
Si è detto che l'abolizione è stata fatta per tutelare la parità dei figli. E' una bufala perché è di prima evidenza che (al di la della scelta legislativa) un bambino di 4 anni è diverso ed ha esigenze diverse rispetto ad un adulto di 30 anni...
Vedremo  che combineranno questa volta...
Chiudo riportando il commento fatto da un separato:"mi auguro che facciano

presto...non ce la faccio più... separato dal 2009, schiacciato dalla malagiustizia, denunciato falsamente di violenza in famiglia... BASTAAAAAAA voglio vivere... lo Stato mi sta uccidendo obbligandomi a mantenere una donna che ha abbandonato figli e casa..."
Con il divorzio "breve" nulla cambierà in situazioni come questa.

Riportiamo il testo del provvedimento del 2012 perchè non è ancora disponibile quello attuale.
Camera dei Deputati, Commissione Giustizia, proposta di legge 29 marzo 2012, n. C. 749-1556-2325-3248-A


TESTO
unificato della Commissione
Modifiche all'articolo 191 del codice civile e all'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugiTesto in discussione alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati dal 21 maggio 2012
Art. 1.
1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) del primo comma dell'articolo 3 dellalegge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo periodo le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;
          b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di presenza di figli minori, il termine di cui al periodo precedente è di due anni».
Art. 2.
1. All'articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui, in sede di udienza presidenziale, il presidente autorizza i coniugi a vivere separati».

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