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domenica 4 maggio 2014

Che cosa è l'assegno di mantenimento negli ordini di protezione familiare?

La legge 154 del 2001 ha introdotto gli ordini di protezione familiare che prevedono anche un assegno di mantenimento.
In sintesi quando si verifichino comportamenti di abuso, maltrattamenti violenze a carico di un componente la famiglia (intesa in modo molto ampio, anche di fatto) la vittima si può risolvere al tribunale in modo semplice e veloce (in una prima fase anche senza avvocato).
Il giudice, ai sensi dell'art. 342 ter c.p.c. può emettere gli ordini di protezione.
Ordina al persecutore di cessare il suo comportamento dannoso e gli può ordinare di allontanarsi dal domicilio familiare e di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima.
Qualora a seguito di questo allontanamento la vittima ed il gruppo familiare vengano a trovarsi senza mezzo di sostentamento, il tribunale può ordinare che il persecutore versi un assegno di mantenimento; può ordinare anche che l'assegno di mantenimento sia versato dal datore di lavoro direttamente alla vittime. 
Questo assegno di mantenimento è simile a quello previsto in caso di separazione e divorzio.
La prima diversità è sotto l'aspetto temporale.
Questo assegno è previsto solo per la durata dell'ordine, quindi massimo un anno (anche se prorogabile per ragioni di particolare gravità). L'anno decorre dal giorno di esecuzione dell'ordine di protezione.
La logica di questo durata temporale è che in un anno la vittima può attivarsi per ricorrere a forma di tutela, anche economiche, ordinarie.
Invece in caso di separazione o divorzio, in caso di mancate modifiche, l'assegno è per sempre.
La seconda grossa differenza è che questo tipo di assegno può essere erogato anche per convivenze di fatto, anche omosessuali o a tutela di soggetti diversi da coniuge o figli (purché vittime) come i nonni, fratelli, cognati o altri conviventi maltrattati. 
Il primo ricorso si può presentare senza avvocato e questa è una ulteriore facilitazione - semplificazione.

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