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lunedì 12 maggio 2014

Negato l'adeguamento dell'assegno di mantenimento al marito affetto da sclerosi multipla.

Una recente sentenza della Cassazione (4416 del 25.2.2014) ha deciso un caso emblematico.
Al di là della decisione concreta, da degli spunti importanti per altre situazioni. Vediamola.
Il marito ha agito chiedendo l'aumento dell'assegno di mantenimento.
Lo chiedeva perché affetto da sclerosi multipla e perché le sue condizioni si sarebbero aggravate dopo la separazione; l'aggravamento non gli avrebbe consentito di svolgere la professione medica, con conseguente sua forte riduzione reddito. Nello stesso tempo, a causa della malattia e di necessità di cure, i suoi bisogni economici sarebbero cresciuti.
La moglie, farmacista, ha controdedotto che anche la sua attività dava un reddito minore.
La Cassazione ha negato l'aumento (seguendo la Corte d'Appello).
C'è quindi chi ha interpretato la sentenza senza coglierne le sfumature.
Invero la Cassazione ha notato che la malattia era stata già segnalata in corso di separazione.
Sembra quindi che abbia negato l'aumento perché la malattia esisteva già e quindi non era il caso di modificare l'assegno visto che la sua esistenza aveva concorso a determinarlo.
In realtà non è esattamente così. 
La Cassazione ha respinto la domanda perché il ricorrente si era limitato a dire che aveva la sclerosi e che era peggiorata; lo aveva fatto senza dimostrare analiticamente il suo peggioramento e come questo peggioramento avesse inciso nelle sue condizioni di vita ed economiche.
Leggiamo le parole usate:
" Il ricorso appare privo di autosufficienza sia in ordine alla rappresentazione della, pretesamente, non valutata novità dei fatti legittimanti la revisione delle condizioni della separazione sia relativamente alla loro incidenza sulle condizioni economiche del ricorrente il quale non ha in alcun modo specificato in che modo il processo degenerativo abbia inciso sulle condizioni economiche esistenti al momento della separazione consensuale sia sotto il profilo della riduzione del reddito derivante dalla sua attività lavorativa sia sotto il profilo dell'incremento delle spese sostenute a causa della malattia. Su tali presupposti la richiesta di revisione assume il contenuto di una richiesta di rideterminazione pura e semplice dell'assegno di mantenimento e come tale essa deve considerarsi inammissibile."
Di conseguenza, rimane fermo il principio per cui il peggioramento di una malattia già denunciata all'epoca della separazione può costituire motivo per la modifica dell'assegno, a condizione che le condizioni di vita ed economiche siano concretamente peggiorate e che questo sia determinato.
Non basta in altri termini che una grave malattia come la sclerosi multipla abbia in generale un decorso sempre peggiorativo. Bisogna riferirsi al caso concreto.
Da questo "errore" del medico si possono ricavare utili insegnamenti.
Il primo è che qualora si presenti una situazione del genere occorrerà documentarla bene in sede di separazione, in modo tale che costituisca un punto fermo.
Il secondo è che in caso di richiesta di modifica di un assegno di mantenimento, bisognerà sempre essere molto precisi sia nell'indicare il cambiamento avvenuto (fatto nuovo o modifica di fatto esistente).
E' molto pericoloso sperare che un Magistrato (sia esso Tribunale o Cassazione) possa capire una situazione grave come quella della sclerosi multipla guardando al di là delle carte processuali.




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