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giovedì 29 maggio 2014

Va pagato l'assegno di mantenimento alla moglie iscritta in un albo professionale?


Il giudice che deve determinare l'assegno di mantenimento divorzile, deve tenere conto della capacità di procurarsi reddito del coniuge debole.
In questo senso può essere importante l'iscrizione del richiedente l'assegno in un albo professionale.
Se ad esempio il coniuge debole (generalmente la moglie ma non sempre) è iscritta un albo professionale, è un architetto, bisogna pagare lo stesso l'assegno di mantenimento?
Si potrebbe infatti sostenere che essendo un architetto può ben procurarsi un reddito.
La Cassazione, con la sentenza della sezione VI civile n. 9493 del 30.4.2014, ha risolto un caso simile.
La moglie ha l'abilitazione professionale come istruttore di scuola guida.
Il tribunale le ha riconosciuto un assegno e la Corte d'Appello l'aveva ridotto ad € 400,00 mensili.
Il marito aveva impugnato la sentenza sostenendo che essendo la moglie abilitata alla professione di istruttore di scuola guida, aveva una capacità reddituale e quindi non doveva percepire l'assegno di mantenimento.
La Cassazione ha rigettato l'impugnazione.
Ha infatti ritenuto che l'abilitazione professionale sia un dato "formale" e che al di là di questo la moglie fosse iscritta negli elenchi dell'UPLMO come disoccupata.
In altri termini non è detto che chi sia iscritto in un albo professionale debba automaticamente guadagnare.
Per di più lo stesso marito aveva ammesso che durante il matrimonio non aveva lavorato.
La conclusione è stata che un'abilitazione (per esteso l'iscrizione in un albo professionale) sia solo un dato formale / teorico e di per se' non possa impedire la percezione dell'assegno; questo a fronte di altri elementi dimostranti lo stato di bisogno del coniuge debole.

giovedì 31 ottobre 2013

Assegno di mantenimento se il matrimonio non è mai stato consumato?


Ed aggiungiamo: “O è durato pochissimi giorni?
Prendiamo un caso concreto.
La moglie fin dall'inizio non vuole avere rapporti sessuali con il marito.
I coniugi vanno avanti qualche giorno e poi cessa la convivenza, con inizio della causa di separazione.
In un caso come questo, il tribunale aveva negato l'assegno di mantenimento alla moglie nel presupposto che non ci fosse stato il tempo di consolidare la comunione spirituale tra i coniugi, un vero e proprio rapporto matrimoniale e nessun apporto sia stato dato dal coniuge che richieda l'assegno alla conduzione della famiglia, l'assegno deve essere escluso, traducendosi altrimenti in una rendita priva di giustificazione”..
In questo senso si era espressa la Corte di Cassazione in passato sent. 8233 del 2000).
La Cassazione ha poi cambiato orientamento con la sentenza n. 2721del 2009. In questa ha affermato (nel caso sopra indicato ad esempio) che anche una convivenza brevissima, anche se non c'è stata consumazione del matrimonio, da diritto all'assegno. L'unica cosa che conta è infatti l'eventuale disparità di reddito tra i coniugi.

Questo è un esempio di come spesso il diritto non sia affatto certo come ci si aspetterebbe. Ricordiamo che le sentenze in Italia costituiscono precedenti non obbligatori e ogni giudice (e principalmente la Corte di cassazione o quella Costituzionale, i giudici supremi) possono cambiare il loro orientamento.