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martedì 28 febbraio 2017

Assurdo! Se non voglio mantenere i figli non mi sposo!


E' vero: il genitore che non paga gli assegni, non è condannato penalmente se è solo il genitore naturale!
La Cassazione penale con la sentenza n. 2666 del 19 gennaio 2017 (sez. VI) ha evidenziato un assurdo della legislazione italiana!
Attualmente i figli naturali (cioè quelli nati da genitori non sposati) e quelli legittimi dovrebbero avere gli stessi diritti. Non è così!
La sentenza che ho indicato ha risolto il problema se sia da condannare penalmente il genitore naturale che non versi l'assegno stabilito per il mantenimento del figlio.
Ha ritenuto che il genitore naturale, che non paga, non deve essere condannato per il reato di cui all’art. 12 sexies, della legge 898/1970 sul divorzio. (La legge 54 del 2006 ha stabilito che detta norma debba essere applicata anche in caso di separazione.)
Questa legge prevede che chi non versa l’assegno stabilito in sede di divorzio, debba essere condannato alla pena della reclusione fino a un anno o la multa da 103 euro a 1032 euro.
Al di là della pena ridicola, chi viene condannato deve subire tutti gli effetti negativi di una condanna penale. Il problema è se questa legge si applichi anche nei confronti del genitore che non sia separato o divorziato. La Cassazione ha deciso che non si applica affatto per quello che riguarda il penale. Ha stabilito che si applichi solo per gli aspetti civili.
Queste sono le parole di parte della motivazione:” in caso di separazione dei genitori coniugati, ovvero di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio si applicano tutte le disposizioni previste dalla L. n. 54 del 2006, per quanto riguarda i figli di genitori non coniugati il riferimento ai "procedimenti relativi" agli stessi assolve alla funzione di circoscrivere l'ambito delle disposizioni applicabili a quelle che concernono i procedimenti indicati dalla L. n. 54 del 2006, e che sono quelli civili di cui all'art. 2, e non anche alle previsioni normative che attengono al diritto penale sostanziale”.
Esiste quindi una enorme disparità di trattamento: se un genitore divorziato non versa l’assegno può andare in galera ma se lo fa un genitore naturale no!
Esiste, è vero, sempre l’art. 570 del codice penale che condanna chi “fa mancare i mezzi di sostentamento ai figli minori o inabili al lavoro, al coniuge, ai genitori. La norma dell’art. 570, tuttavia, si applica solo se ci sia uno stato di bisogno.
Di conseguenza se l’altro genitore comunque riesce a mantenere (magari con grossi sforzi) i figli, il reato non esiste... La norma della legge sul divorzio si applica invece sempre e comunque per il solo fatto del mancato versamento dell’assegno stabilito in sede di divorzio o separazione.
Ancora una volta quindi, nonostante tutte le promesse degli incapaci politici l’uguaglianza completa tra figli naturali (meno protetti) e quelli nati nel matrimonio è solo una illusione.
Questa differenza ha una importanza enorme che come avvocato riscontro nella pratica. Supponiamo che la madre che ha con sé i figli non riceva nulla dal padre. Supponiamo che (come capita spesso) non abbia il denaro per affrontare una causa civile o non ne voglia sopportare i costi oppure abbia difficoltà perché il padre lavora in nero. In questo caso può essere più semplice ed economica una querela penale (spesso redatta gratuitamente anche dai poliziotti o carabinieri).
Può essere che il padre, per il timore di una condanna penale, arrivi a pagare il dovuto.  Se però la madre in questione non è stata sposata con il padre che non mantiene i figli … l'azione penale sarà incer
ta o inutile in tantissimi casi.
La colpa di questa assurda situazione non può essere data alla Corte di Cassazione che ha solo applicato la legge esistente. La colpa è della classe politica che non è capace o non vuole fare semplicemente una legge che parifichi veramente i figli naturali a quelli "legittimi" anche in questo campo.
Art. 570 del codice penale. “Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro. 
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge; 
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. 
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma. Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

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