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mercoledì 28 agosto 2013

Assegno di mantenimento per i conviventi? Anche per le coppie omosessuali.


La legislazione attuale prevede una grande differenza tra matrimonio e convivenza per quello che riguarda l'assegno di mantenimento e per altro.

Quando si è conviventi ed il rapporto cessa, ai membri della coppia non spetta praticamente nulla. E' previsto l'assegno solo per i figli ma dovrà essere determinato dal Tribunale, con una conseguente causa.
La convivenza può essere una soluzione momentanea, magari solo per risparmiare le spese o può essere un vero e proprio matrimonio non dichiarato che dura tutta la vita. Per la legge sono la stessa cosa.
Da anni si parla si regolare legislativamente la convivenza ma in pratica si vive nel modo delle bufale politiche.
La soluzione concreta si può avere subito con uno specifico accordo, debitamente firmato e registrato. In questo si possono prevedere condizioni sia per la vita in comune, sia per il caso di rottura dei rapporti. Si possono diversificare le condizioni in caso di separazione per incompatibilità o separazione per il comportamento di uno dei conviventi.
Sempre a titolo esemplificativo, si può stabilire il contributo che ognuno deve portare al menage familiare o almeno riconoscerlo; si può stabilire l'assegno che spetta in caso di separazione e per quanto tempo.
Supponiamo anche, ad esempio, che uno dei conviventi decida di non lavorare per stare più appresso ai figli ad esempio o comunque alla vita familiare: senza accordo di convivenza non avrebbe alcun diritto.
Supponiamo il caso di una coppia omosessuale: solo un accordo di convivenza potrà dare dei diritti reciproci.
Un accordo può essere utile anche per spese in comune, dall'automobile all'appartamento, per gli studi, per tante altre cose.
In altri termini con un accordo di convivenza si possono inserire praticamente i doveri di un matrimonio.

Per avere maggiori informazioni, relativamente al vostro caso concreto, chiedete con il modulo a pagina "Contatti" di questo blog o negli altri modi indicati nella stessa pagina.
Avv. Umberto Chialastri