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venerdì 13 maggio 2016

Convivenza e legame imposto a chi non lo vuole. Mascalzonata della nuova legge.


La legge sulle convivenze ed unioni civili (onosessuali) è stata approvata.
Nulla da dire sullo schema generale della legge. Per molti aspetti era necessaria.
Le unioni tra persone dello stesso sesso sono state parificate sostanzialmente ai matrimoni. E' stata una scelta politica e qui non voglio fare politica. Quello che mi interessa è l'aspetto giuridico.
Quello che trovo una autentica boiata giuridica (fatta da ignoranti o persone in malafede) è un aspetto delle nuove norme sulle convivenze.
Mi riferisco allo stravolgimento del concetto di convivenza.
Il convivere invece di sposarsi, specialmente decenni fa, era una scelta di libertà, era il non accettare imposizioni nella propria vita privata.
Era pure  giusto che le convivenze fossero riconosciute. Bastava però che questo riconoscimento fosse subordinato alla volontà degli interessati e non imposto dalla legge!
Sarebbe bastato stabilire che i conviventi per avere diritto ad un certo trattamento giuridico avevano la necessità di fare una dichiarazione – entrambi – in Comune.
Questa cosa non è stata per niente inserita per cui tutta la normativa in pratica si applica per il semplice abitare insieme.
Basterà leggere gli articoli 36 e 37 della nuova legge, in riferimento all'art. 4 del DPR 223/1989. Sono chiari. Li riportiamo sotto.
E se un uomo e una donna vogliono vivere insieme ma non vogliono avere riconoscimenti o vincoli legali di sorta? Se non si sono sposati proprio per vivere così?
Ora non potranno più e saranno obbligati ad una serie di norme e vincoli giuridici!
Per evitare problemi legali possibili converrà che ognuno rimanga a vivere con la mamma...  
Oltretutto c'è una bella disparità di trattamento, certamente incostituzionale, tra una coppia di conviventi etero e conviventi appartenenti allo stesso sesso.
I primi sono obbligati a rientrare nello schema giuridico della convivenza. I secondi possono liberamente decidere se vivere senza vincoli o se far riconoscere la loro unione.
Altro grosso problema è rappresentato da delle coppie innamoratissime che però, magari per ragioni di lavoro, non possono vivere insieme. 
In questo caso non avranno alcun diritto a far riconoscere il loro rapporto affettivo.
Ma come cavolo si fa poi a provare il rapporto affettivo? Come si fa a distinguerlo da una profonda amicizia? Bisogna entrare nella camera da letto per vedere se c'è sesso? E se si tratta di semplice amicizia? E se si tratta di puro sesso unito al fatto di voler risparmiare un po' di spese?
Tutto questo provocherà la coartazione di tante volontà ed una serie di cause sull'esistenza o meno del “legame affettivo di coppia...” etc.
Questa normativa, a mio parere, è frutto della stessa mentalità moralistica da borghesuccio e chierichetto che prima ha bloccato per tanti decenni il riconoscimento di un qualsiasi diritto ai conviventi.
Invece di riconoscere il diritto alla convivenza si è imposta la convivenza come rapporto giuridico vincolante!
Per evitare tutto questo, per evitare di essere per forza incasellati in uno schema giuridico che non si vuole, bisognerà prendere delle contromisure legali. Il mio studio le sta preparando e può redigere atti di NOn convivenza
Le norme che ho citato sopra sulle caratteristiche della convivenza vincolante sono quelle che seguono. Gli artt. 36 e 37 sono quelli della nuova legge.
  1. Ai fini delle disposizioni di cui ai comma da 37 a 67 si intendono per: «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
    37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b), comma 1, dell’articolo 13 del 7 regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
     
    Art. 4 DPR 30 maggio 1989, n. 223. 
    Famiglia anagrafica
    1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
    2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.

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