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giovedì 19 maggio 2016

L'influenza della durata "minima" del matrimonio sull'assegno divorzile. Spetta?

La legge prevede che l'assegno divorzile possa andare avanti per tutta la vita.
Certamente è un vincolo grave, per il solo fatto di essersi sposati. E' ancora più grave se si consideri che oggi il matrimonio nella maggior parte dei casi non è più "per sempre"; quanti conosciamo che sono al secondo matrimonio se non al terzo?
Era quindi normale che la Cassazione si occupasse più volte del problema.
Il concetto generale è che la durata della convivenza si rifletta sulla misura dell'assegno ma non sulla spettanza dello stesso (Cass. Civ.  11870 del 9 giugno 2015).
In altri termini più diminuisce la durata e più può diminuire l'assegno ma non potrebbe annullarsi.
Si applica l'art. 5 della legge 898/1970 sul divorzio il quale recita:
"... Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non puo' procurarseli per ragioni oggettive."
Sulla base di questa norma e dell'indicato indirizzo, la Corte di Cassazione (sent. 2343 del 5 febbraio 2016) ha ritenuto che nel caso di un matrimonio durato solo quindici mesi spettasse lo stesso l'assegno di mantenimento divorzile. 
Personalmente aggiungo che si era arrivati alla separazione perchè la moglie aveva scoperto una relazione extraconiugale del marito, talmente forte che questi aveva avuto un figlio (dalla nuova compagna) appena nove mesi dopo la separazione.
Se le cose rimanessero così sarebbero però ingiuste in tanti casi (come un matrimonio durato un mese); del resto 15 mesi non sono nemmeno poco.
La Suprema Corte ha ritenuto (ordinanza 6164/2015 Cass. Civile) che non si possa avere l'assegno quando la durata sia stata talmente breve da non far nascere la  comunione materiale e spirituale tra i coniugi per la troppo breve durata del vincol. In questo caso la convivenza era durata dieci giorni.
Certamente non è possibile fare un semplice conto matematico ma bisognerà considerare diversi fattori tra cui la possibilità della formazione della famosa comunione materiale e spirituale.


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