Indice dei post

domenica 1 maggio 2016

Reato di violenza sessuale in caso di rifiuto implicito del rapporto.

Con il matrimonio si acquistano diritti e doveri reciproci.
Tra questi c'è indubbiamente esiste il diritto ad avere rapporti sessuali (post su obbligo rapporti). Questo però non significa che se il coniuge rifiuta lo si possa obbligare con la forza o le minacce.
E' infatti da escludere che sussista (come afferma la Cassazione) un diritto assoluto del coniuge al compimento di atti sessuali inteso come mero sfogo all'istinto sessuale contro la volontà del partner, tanto più se tali rapporti avvengano in un contesto di sopraffazioni, infedeltà e/o violenze che costituiscono l'opposto rispetto al sentimento di stima, affiatamento e reciproca solidarietà in cui il rapporto sessuale si pone come una delle tante manifestazioni”.
Quello che è interessante è che la Cassazione (sez. III penale, n. 39865 del 5 ottobre 2015) parla di rifiuto "implicito".
Il principio è perfettamente condivisibile in linea teorica.
Dal punto di vista pratico, quando si tratta di condannare o meno una persona per il reato di cui all'art. 609 bis c.p. già è difficile raggiungere una prova sufficiente sul rifiuto esplicito, figuriamoci per quello implicito.
E' anche vero che, rimanendo fermo ed indiscutibile il principio della Cassazione, starà al giudice di merito (Tribunale e Corte d'Appello) valutare caso per caso se questo rifiuto "implicito" ci sia.
Sarà rifiuto implicito il rimanere in silenzio o non abbracciare il marito pur facendosi abbracciare? Sarà rifiuto implicito il rimanere passive durante il rapporto? 
L'art. 609 bis recita:"Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
".

Nessun commento:

Posta un commento