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giovedì 26 settembre 2013

Assegno di mantenimento: un altro punto di vista

Stabilire l’entità dell’assegno di mantenimento è una questione complicata in quanto dietro al discorso monetario ci sono gli aspetti psicologici del fallimento e della perdita:
  • fallimento di un percorso di vita insieme che si pensava “per sempre”
  • perdita delle certezze e dei punti fermi considerati acquisiti.

Il conflitto che spesso si scatena nel discutere di soldi, è riconducibile sia alla paura di un domani “da solo/a”, alla paura di non farcela, alla paura di perdere anche le cose buone che si sono costruite insieme, ma anche alla richiesta di risarcimento per il torto subito… tradimento, abbandono..

In questo clima, l’unico modo per defin
ire un assegno di mantenimento che sia realmente rispettoso dei bisogni di tutte le parti (coniugi e figli) è far riflettere la coppia sul loro obiettivo comune: far si che i figli soffrano il meno possibile a causa della separazione e che la loro vita possa continuare come sempre pur nei limiti della nuova condizione economica di entrambi i coniugi.

Caterina Scacchetti – Assistente Sociale e Mediatore Familiare tel. 3334547095

martedì 24 settembre 2013

E' se il coniuge si licenzia apposta per l'assegno di mantenimento?

Il principio generale è chiaro: la perdita di rendita causata da un intento fraudolento nei confronti dell'altra parte non può dar diritto ad un assegno di mantenimento.
Al di là dei principi la Cassazione ha stabilito che l'intento fraudolento non possa presumersi ma debba essere provato specificatamente e questo è decisamente difficile.
La Corte di Cassazione I sez. civile, n. 4312/2012) si riferiva ad un caso in cui la moglie aveva perso il lavoro esattamente nel momento in cui l'assegno le era stato ridotto per una parallela perdita di reddito del marito.
Il Magistrato di merito da questo aveva argomentato il fondato sospetto che il licenziamento fosse stato causato ad arte (o simulato) e non ne aveva tenuto conto.
La Cassazione ha affermato che mancava la prova esaustiva dell'intento fraudolento ed inoltre se la moglie lo avesse fatto apposta si sarebbe procurata comunque un danno sensibile.
Decideva quindi di dare ragione alla moglie. Ha anche contestato la Corte d'Appello nella parte in cui rilevava che la donna avrebbe potuto ben fare le pulizie ad ore ed al nero.




domenica 22 settembre 2013

La separazione di fatto da diritto all'assegno di mantenimento?


L'assegno di mantenimento è previsto in caso di separazione davanti il Tribunale o divorzio.
In caso di separazione di fatto non è previsto perché la separazione di fatto non muta il regime giuridico del matrimonio: si continua ad essere sposati a tutti gli effetti.
Ciò non significa però che qualora i coniugi vivano separati senza essere andati in tribunale non esista alcun dovere. Anche se non è facilmente quantificabile, esiste il dovere di contribuire alla vita familiare ed alle esigenze del coniuge e dei figli.
Qualora non lo si faccia è applicabile l'art. 570 del codice penale.
In tale sede ci si può anche costituire parte civile e chiedere il risarcimento dei danni morali e materiali.
Sotto altro aspetto, si potrà sempre agire civilmente chiedendo che il coniuge che non pensa alla famiglia sia condannato a pagare una somma determinata.
Non esisterà comunque un vero e proprio assegno di mantenimento come quello previsto in caso di separazione o divorzio.

Inoltre se il coniuge che ne avesse la possibilità, non pensasse ai bisogni della famiglia, potrebbe sempre essergli addebitata la separazione, con le conseguenze patrimoniali, anche ereditarie.
Dal punto di vista pratico una causa di separazione civile è decisamente più veloce. Non va nemmeno dimenticato che un processo penale (che si può iniziare anche in parallelo) è uno spauracchio ma non per tutti.

domenica 15 settembre 2013

Se lei (o lui) ha un nuovo compagno perde l'assegno di mantenimento?

Dipende …
La Cassazione (con la recentissima sentenza 19555, 26.8.2013) ha confermato che dipende dalle caratteristiche del nuovo rapporto.
Nel caso in esame non ha ritenuto nemmeno sufficiente che la moglie vivesse mnell'appartamento del nuovo compagno.

Secondo la Corte occorre che la nuova relazione abbia caratteri di stabilità, continuità e regolarità tali da far ragionevolmente pensare che si sia formata una autentica “famiglia di fatto". Solo in questo caso potrà essere revocato l'assegno di mantenimento.

Assegno mantenimento = rendita infinita? Proposta di riforma.

L'attuale legge sulla separazione e sul divorzio prevede che se il coniuge non è autosufficiente o ha un reddito che non gli permette lo stesso regime di vita che aveva durante il matrimonio sia beneficiario di un assegno di mantenimento.
Giustissimo come concetto. Nella pratica si può però prestare ad abusi.
Prendiamo il caso di una moglie che abbia 25 anni al momento della separazione. Supponiamo che abbia un buon assegno di mantenimento perché il marito è un ricco commerciante.
Supponiamo anche che magari il matrimonio sia durato un anno.
Supponiamo anche che questa donna non abbia voglia ed interesse a trovarsi un lavoro.
Il risultato è che è molto probabile che abbia un assegno vita natural durante, con una quota anche della pensione dell'ex marito se premuore.
Ci sono altri casi in cui la situazione è totalmente diversa.
Supponiamo che la moglie di 25 anni sia invalida; qui è evidente che la situazione sia ben diversa.
Supponiamo altresì che abbia 50 anni, età in cui non è facile trovare un lavoro.
L'attuale legge è sostanzialmente ispirata ad una situazione sociale che è quella di molti decenni fa: allora il matrimonio era tendenzialmente per la vita ed erano pochissime le coppie separate. Le moglie rano per lo più casalinghe ed il lavoro femminile era decisamente minoritario e spesso mal pagato.
Oggi la situazione è totalmente diversa. Un matrimonio che duri tutta la vita non è più la regola: è l'eccezione. La figura della donna è totalmente diversa per le conquiste sociali degli ultimi decenni. Oggi è autonoma, di cultura pari e spesso superiore all'uomo, perfettamente in grado di cavarsela da sola. Nei fatti è anche comune che sia il marito a guadagnare di meno.
Non ho comunque mai visto mariti chiedere l'assegno di mantenimento, pur con reddito inferiore; probabilmente qui giocano fattori psicoloogici e sociali. Il discorso è però perfettamente identico perchè la legge non distingue tra marito e moglie, tra uomo e donna.
Abbiamo inserito due immagini. Nella prima, si vede una donna super felice del suo lavoro di dattilografa. Oggi la stessa donna fa l'ingegnere o il dirigente industriale.
Anche per questo, è opportuno che la legislazione sia cambiata, adattata alla nuova situazione.
Si può stabilire che, in alcuni casi, l'assegno di mantenimento per il coniuge non sia più “infinito” ma “a tempo”, ad esempio per 10 anni dopo la separazione. Il giudice potrebbe valutare caso per caso e decidere.
La decisione potrebbe essere sempre rivista in caso di sopravvenienze che rendano difficile o impossibile trovare oggettivamente una nuova occupazione.
La Corte di Cassazione (sent. 28870/11) ha cercato di risolvere questo problema stabilendo che "... non è sufficiente allegare meramente uno stato di disoccupazione, dovendosi verificare, avuto riguardo a tutte le circostanze concrete del caso, la possibilità del coniuge richiedente di collocarsi o meno utilmente, ed in relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro." Per questo principio non basta essere disoccupati ma occorre anche che non si abbia la possibiloità di trovare lavoro. Si tratta comunque di una sentenza e non di una legge. Il principio può facilmente quindi cambiare, senza alcuna certezza.
Avv. Umberto Chialastri




lunedì 9 settembre 2013

Si può avere indietro quanto ingiustamente versato per l'assegno di mantenimento?

Nel giudizio di separazione, ad esempio, in prima udienza, il Presidente può stabilire un assegno di mantenimento.
Cosa succede se questo viene successivamente revocato perchè non ne sussistevano i presupposti?
Chi ha pagato ha diritto alla restituzione di quanto versato per motivazioni che sono risultate insussistenti?
L'orientamento della Cassazione è negativo. Si veda ad esempio la sentenza 13060 del 2002 Cass. Civile.
La stessa Cassazione ha però successivamente precisato che il provvedimento non sia stato emesso a seguito di dichiarazioni gravemente mendaci della parte a favore della quale fu stabilito.
La sentenza Cass. Sez. I Civile, n. 21675 del 4 dicembre 2012, ha esaminato il caso di una donna che aveva chiesto l'assegno per il figlio invalido ma che non era del marito.
In sostanza aveva taciuto questa circostanza, inducendo in errore il Magistrato.
Una volta scoperta la realtà l'assegno è stato revocato in quanto non può essere stabilito un carico del genere a chi non sia il genitore .
La difesa della madre aveva impugnato la sentenza ricordando la giurisprudenza per la quale non si può chiedere indietro quanto versato per il mantenimento dei figli. (Cass. nn. 11863/2004, 13060/2002, 4198/1998, 3415/1994)
La Corte ha stabilito il principio per cui se il provvedimento del Magistrato è stato causato dalla grave malafede, l'assegno dovrà essere restituito.


mercoledì 4 settembre 2013

Risarcimento danni per il tradimento

Nella lotta per l'assegno di mantenimento l'infedeltà coniugale ha un gran peso che spesso è trascurato.
Come abbiamo già scritto può determinare l'addebito della separazione con la conseguenza anche dell'impossibilità di ricevere l'assegno di mantenimento.
Da però anche diritto al risarcimento dei danni causati alla dignità ed all'onore del coniuge tradito.
Tra le altre, ha ribadito questo la sentenza n. 18853 del 2011 della Cassazione Civile.


Non basta però che ci sia il tradimento.
La prima distinzione da fare è che il Magistrato dovrà accertare se il tradimento sia stata la causa della crisi del matrimonio o se al contrario sia solo una conseguenza della crisi già esistente.
Bisognerà inoltre accertare se l'nfedeltà è stata consumata in modo palese o comunque in modo da ledere la dignità e l'onore del coniuge.
Come si vede, il principio generale è chiaro.
Tutto sta poi a vedere le situazioni concrete, con le loro mille sfaccettature.

mercoledì 28 agosto 2013

Assegno di mantenimento per i conviventi? Anche per le coppie omosessuali.


La legislazione attuale prevede una grande differenza tra matrimonio e convivenza per quello che riguarda l'assegno di mantenimento e per altro.

Quando si è conviventi ed il rapporto cessa, ai membri della coppia non spetta praticamente nulla. E' previsto l'assegno solo per i figli ma dovrà essere determinato dal Tribunale, con una conseguente causa.
La convivenza può essere una soluzione momentanea, magari solo per risparmiare le spese o può essere un vero e proprio matrimonio non dichiarato che dura tutta la vita. Per la legge sono la stessa cosa.
Da anni si parla si regolare legislativamente la convivenza ma in pratica si vive nel modo delle bufale politiche.
La soluzione concreta si può avere subito con uno specifico accordo, debitamente firmato e registrato. In questo si possono prevedere condizioni sia per la vita in comune, sia per il caso di rottura dei rapporti. Si possono diversificare le condizioni in caso di separazione per incompatibilità o separazione per il comportamento di uno dei conviventi.
Sempre a titolo esemplificativo, si può stabilire il contributo che ognuno deve portare al menage familiare o almeno riconoscerlo; si può stabilire l'assegno che spetta in caso di separazione e per quanto tempo.
Supponiamo anche, ad esempio, che uno dei conviventi decida di non lavorare per stare più appresso ai figli ad esempio o comunque alla vita familiare: senza accordo di convivenza non avrebbe alcun diritto.
Supponiamo il caso di una coppia omosessuale: solo un accordo di convivenza potrà dare dei diritti reciproci.
Un accordo può essere utile anche per spese in comune, dall'automobile all'appartamento, per gli studi, per tante altre cose.
In altri termini con un accordo di convivenza si possono inserire praticamente i doveri di un matrimonio.

Per avere maggiori informazioni, relativamente al vostro caso concreto, chiedete con il modulo a pagina "Contatti" di questo blog o negli altri modi indicati nella stessa pagina.
Avv. Umberto Chialastri

lunedì 26 agosto 2013

L'assegno di mantenimento ed il fisco.

Gli assegni di mantenimento sono deducibili dal reddito solo a determinate condizioni.
Per il testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22.12.1986 n. 917, art. 10) si possono dedurre gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria”.
Detti assegni versati al coniuge devono essere in parallelo indicati come reddito dal coniuge percipiente.
In pratica se il marito versa alla moglie un assegno di € 500 mensili, lui potrà detrarre questa somma dal reddito imponibile. La moglie invece dovrà mettere la stessa somma in entrata e pagare la relativa imposta.
Una delle stranezze all'italiana è la deducibilità funziona solo per le somme corrisposte periodicamente.
Se invece si versa una somma una tantum questa non sarà deducibile. Su questa linea è la Cassazione con la sentenza n. 2236 del 2011). La Corte Costituzionale /sent. 283/2001 ha ritenuto che tale differenza di trattamento sia una scelta legittima del legislatore.
In pratica questo è uno dei casi in cui criteri decisamente illogici diventano legge. Non sta però a noi fare leggi nuove ma tutelare con la conoscenza di quello effettivamente esiste.
Un vecchio detto dice che bisogna legare l'asino dove vuole il padrone...
In base a questo principio si è stabilito che non siano deducibili somme aggiuntive versate (ad esempio per l'acquisto di vestiti) e anche se stabilite genericamente nei provvedimenti di separazione. La stesso criterio è stato applicato anche nel caso in cui invece di fare rimborsi volta per volta i coniugi avevano stabilito una somma forfettaria mensili, versata periodicamente e costantemente. C'era il criterio della periodicità ma il criterio era stato stabilito dalle parti, non in sentenza o verbale omologato.
L'assegno per i figli non è deducibile. Operano solo le normali detrazioni per i figli a carico, non l'importo versato effettivamente per gli assegni.
Per gli stessi principi, non sono deducibili:
  • l'una tantum per il coniuge anche se è versata a rate;
  • l'aumento dell'assegno stabilito concordemente, senza sentenza o omologazione delle nuove condizioni.

domenica 25 agosto 2013

Violenta la figlia per 20 anni e le fa partorire 10 figli. Orrore in Argentina e ordini di protezione familiare in Italia. Assegno.

Oggi pomeriggio la RAI ha diffuso la notizia che un uomo avrebbe violentato la figliastra per 20 anni, da quando aveva 11 anni. 
Le avrebbe fatto partorire 10 figli in una casa isolata; spesso i parti avvenivano contemporaneamente a quelli della compagna, madre della ragazza violentata.
E' accaduto in Argentina.
La cosa sconvolgente è che tutto questo è andato avanti per 20 anni.
Questi orrori accadono anche nella nostra civile Europa. Ricorderete il caso austriaco di pochi anni fa ed altri. Al di là di questi casi eclatanti ci sono essere umani distrutti da violenze continue, verbali e materiali.
La cosa drammatica è che in questi casi spesso non si riesce ad uscire per il timore che la situazione peggiori che lo Stato non possa fare nulla.
Invece esiste una legge che può proteggere queste vittime. E' conosciuta pochissimo. e non è pubblicizzata come dovrebbe essere. 
La legge 154/2001 è straordinariamente moderna ed opera al di là dello schema classico di famiglia.
Non solo protegge figli e coniuge. Protegge anche nonni nipoti, comunque appartenenti alla famiglia.
Opera anche nelle famiglie di fatto.
Opera anche anche nelle unioni omosessuali.
In base alla legge 154/2001, il tribunale in pochi giorni, può ordinare:
  • l'allontanamento del componente violento;
  • la proibizione per lui di avvicinarsi alle vittime, non solo in casa ma anche nei luoghi pubblici, lavoro, supermercati, scuole...
  • l'ordine di versare una cifra mensile per il mantenimento.
Anche se è sempre opportuno il consiglio di un avvocato esperto, per il primo ricorso, si può anche fare da soli, rivolgendosi al presidente del Tribunale.
E' interessante e concreta la previsione di un assegno di mantenimento stabilito così velocemente. Le vittime di questi comportamento sono spesso dipendenti economicamente dal loro aguzzino. Poter avere del denaro è essenziale.
Come al solito però non basta una legge, occorre la sua applicazione concreta ma ancora di più direi che occorre la sua conoscenza.
Per questo ho scritto questo post.

giovedì 22 agosto 2013

Assegno mantenimento troppo o troppo poco = dramma sempre.


Questo video evidenzia il dramma di tanti padri ridotti in povertà da un assegno di mantenimento troppo elevato.
Moltissime madri sono nella situazione opposta. Non bisogna dimenticarlo.
I luoghi comuni danneggiano pesantemente la nostra società ed i nostri figli.
Madri o padri, mariti o mogli, facciamoci aiutare quando occorre per non piangere dopo.
Umberto

martedì 20 agosto 2013

Se sei stato tradito devi pagare l'assegno?


L'assegno di mantenimento è previsto per il coniuge che ne abbia necessità e qualora non gli sia addebitabile la separazione.
Questo significa che qualora abbia messo in atto comportamenti che hanno portato al fallimento del matrimonio, la separazione gli sarà addebitata. In sostanza le parole sono cambiate ma il tutto corrisponde alla vecchia separazione per colpa.
Il coniuge a cui è addebitata la separazione non ha diritto all'assegno di mantenimento.
Ha solo diritto, qualora versi in estrema necessità, alla ipotesi molto minore degli alimenti.
Altra differenza è che in una separazione normale entrambi i coniugi erediteranno dall'altro in caso di morte prima del divorzio.

In caso di separazione con addebito, il "colpevole" perde i diritti ereditari da subito.
L'ipotesi più comune di colpa è certamente il tradimento. Non è però certamente l'unica perchè anche il rifiutare i doveri coniugali o l'essere ostili o offensivi senza motivo tutti i giorni o il negare i mezzi di susistenza per la famiglia, ad esempio, possono essere motivi di addebito.
Sul tradimento aggiungo una cosa che non viene detta. Il tradimento va valutato nel complesso della vita familiare: questo significa che se ci sono vite praticamente separate può non contare o che se ogni giorno nostro marito ci prende a sberle ...

lunedì 19 agosto 2013

Come si calcolano gli assegni? Esistono tabelle?

In sede di separazione o divorzio il Tribunale dovrà decidere quale sia l'eventuale assegno per il mantenimento di coniuge e figli. 
E' quindi normale chiedersi quanto si debba pagare e se esistano tabelle. Questa è una delle domande più comuni che mi vengono fatte. 

Di fatto non esistono criteri precisi; non esistono tabelle affidabili
In internet girano dei programmi per calcolare quanto potrà essere l'importo dell'assegni di mantenimento per il coniuge e i figli. 
Detti programmi non hanno assolutamente alcun valore legale
Ci sono dei magistrati che li usano ma credo siano molto pochi e comunque si tratta di iniziative del tutto personali. Non ha quindi alcun senso per un avvocato o una parte usarli o perlomeno crederci come qualcosa di intrinsecamente valido. Può essere solo un criterio tra tanti. 
Anche qualora detti criteri siano usati da Tribunali specifici non avrebbero forza di legge per gli altri o per i giudici superiori.
Gli unici criteri che possano essere seguiti sono quelli logici indicati dalla legge e applicabili solo in relazione alle specifiche risultanze probatorie di un determinato giudizio.

Vediamo quale è comunque l'iter logico che deve seguire il Tribunale.  Dire infatti che non esistano criteri matematici non significa che il giudice possa fare come gli pare. 

La Corte di Cassazione (sent. n. 6698 del 2009) ha statuito quale sia l'iter logico da seguire. 
Per prima cosa va accertato il tenore di vita tenuto dai coniugi durante il matrimonio. In questo potrebbe entrare per esempio il tipo di auto usata, la frequenza del ristorante, le scuole private, la quantità e qualità delle vacanze e dei circoli frequentati. Il passo successivo è verificare se i redditi che rimangano al coniuge a cui spetta l'assegno siano sufficienti per quel genere di vita. Qualora non siano sufficienti starà all'altro coniuge integrarli. 
Facciamo due esempi
Nel primo la moglie è impiegata ed ha un reddito di € 1.300 mensili mentre il marito è un commerciante con un reddito di € 6.000 mensili. Se la coppia aveva un tenore di vita costoso, superiore a quello che la moglie avrebbe potuto permettersi da sola con il suo stipendio, sarà dovuto un assegno che permetterà a quest'ultima di continuare a fare lo stesso tipo di vita del matrimonio. 
Se nella stessa situazione economica i coniugi avessero fatto una vita estremamente parca, con pochissime spese, sarebbe logico che alla moglie non spettasse alcun assegno in quanto il suo reddito sarebbe pienamente sufficiente a mantenere lo stesso tipo di vita. Questo ovviamente a parte la divisione magari del denaro comune risparmiato. 
Io ho parlato di moglie con il reddito minore ma lo stesso discorso vale perfettamente al contrario.
Nel caso in cui i coniugi abbiano più o meno gli stessi redditi non sarebbe dovuto alcun assegno. 
Per i figli, la legge n. 54 del 2006 ha dettato criteri più specifici. All'art. 1 (modifica dell'art. 155 del codice civile) leggiamo che: Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:         
1) le attuali esigenze del figlio;         
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;         
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;         
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;         
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.  ...». 
E' quindi detto esplicitamente che il Giudice dovrà considerare le attuali esigenze del figlio e per esigenze si intendono anche quelle scolastiche, culturali in genere, sportive, sanitarie. Dovrà inoltre considerare il tenore di vita che il minore aveva in costanza di convivenza con entrambi i genitori. Ad esempio un figlio che frequentava una prestigiosa scuola privata deve continuare a frequentarla. Vanno considerate le risorse economiche effettive di entrambi i genitori. 
Un conto è infatti dire che non voglio che mio figlio vada più in una scuola costosa per capriccio un conto è dirlo perché non ho più i soldi per pagare. 
Infine la legge giustamente impone la valutazione economica dei compiti domestici e di cura assunti dai genitori. 
Una casalinga ad esempio sarà come se desse al minore il valore del suo lavoro domestico. Nello stesso modo un padre che tenesse i figli con se' metà settimana dovrebbe vedere considerato questo suo occuparsi di loro nella cura quotidiana (diversamente da chi ad esempio lo vede solo il sabato o la domenica).
Avv. Umberto Chialastri

venerdì 16 agosto 2013

Il marito uccide la moglie a fucilate perchè si stavano separando e poi si uccide. L'omicidio suicidio è avvenuto davanti al figlio di 4 anni. E' possibile prevenire?

Oggi uscirò un po' dallo stretto tema dell'assegno di mantenimento. Ci sono delle notizie sempre più frequenti che mi addolorano.

Il 12 agosto 2013 il sig. Antonio Mensa di 58 anni ha ucciso a fucilate la moglie Antonella Russo di 48.
Poi si è suicidato.
Per rendere completo l'orrore, l'omicidio suicidio è avvenuto alla presenza di uno dei figli, di soli 4 anni.
I coniugi si stavano separando.
In una situazione simile, a Verona, i Carabinieri hanno arrestato due giorni fa uno stalker.
Facile pensare che la separazione sia la causa del tutto. In realtà la separazione è solo l'ultimo tassello di una costruzione malefica cominciata magari il giorno del matrimonio e quasi sicuramente molto prima.
Fatti di questo genere sono purtroppo molto noti e si prestano alle solite strumentalizzazioni. Femminicidio? Omicidio? Omicidio di bambini?
Le leggi esistono e dovrebbero essere conosciute meglio, come la legge sulla protezione familiare; non possono fare però molto da sole ... solo con la repressione che peraltro quasi sempre arriva troppo tardi.
Comunque la si metta il grande assente della nostra legislazione è la protezione vera della famiglia e soprattutto dei bambini.
Esistono strutture come il Tribunale dei Minorenni ed il Giudice Tutelare; potrebbero intervenire  prima ma di fatto non lo fanno molto: intervengono solo quando arrivano segnalazioni e spesso chi non segnala è esattamente chi ha più bisogno.
Il ricorso ad una terapia psicologica non si può certo imporre e di fatto esiste una mentalità oper la quale una separazione, una lite che non finisce mai, infiniti dolori sono sempre preferibili al mettersi a nudo davanti uno psicologo.
In altri tempi e in stati totalitari c'era un controllo sui matrimoni fin dalla fase iniziale.
Era fatto per motivi di razza e di tutela dalle malattie genetiche ma il principio dell'intervento statale prima del matrimonio esisteva.
Le ASL cercano di intervenire ma possono farlo solo dopo e con una enorme carenza di personale e di mezzi.
Oggi l'unica azione concreta è, strano a dirisi, quella della Chiesa Cattolica.
Mi è capitato di parlare con una collega un paio di anni fa e mi ha riferito che il parroco aveva detto chiaramente a tutto il gruppo di fidanzati che o ci si sposava avendo in mente una serie di principi (tipo quello della comprensione reciproca e dell'accettazione delle eventuali difficoltà) o era perfettamente inutile che ci si sposasse ed era meglio non farlo. Prima ho detto strano a dirsi perchè appare strano che sia proprio un prete a dire: “ Non vi sposate”....
Tralascio per il momento di parlare del dramma e delle pressioni rovinose cui sono sottoposti i bambini; avviene nelle separazioni ma anche nelle famiglie apparentemente “a posto” e perfette.
Se si vuole adottare un bambino le istituzioni chiedono ai genitori la perfezione psicologica ed economica.
Non è detto che si debba magari impedire un matrimonio; si potrebbe però intervenire indicando concrete difficoltà, psicologiche e sanitarie, e consigliando i fidanzati ad appoggiarsi ad una struttura pubblica che li aiuti seriamente.

Dico struttura pubblica perchè oggi una terapia psicologica (non farmacologica) è di fatto solo alla portata di chi ha un reddito maggiore. Il pubblico non può garantire psicoterapie efficaci (anche per la loro durata nel tempo).
Nei casi della famiglia “normale” nessun controllo di questo tipo. Basta far funzionare gli organi sessuali e via.
Non so come si potrebbe concretamente fare ma so con certezza che è un problema da studiare seriamente.
Ed ho anche dei seri dubbi che la classe politica attuale possa farlo.
Umberto


sabato 10 agosto 2013

Se il coniuge che chiede l'assegno è aiutato da parenti o nuovo innamorato/a perde il diritto all'assegno divorzile?

La risposta è negativa.
Il fatto che l'ex coniuge sia aiutato da altri per amicizia o parentela o rapporti affettivi, non fa perdere il diritto al mantenimento da parte del coniuge.
"La solidarietà materiale concretamente dimostrata da terzi, quantunque legati da stretta parentela al coniuge istante, non è idonea ad attenuare o far cessare di per se' sola, l'obbligo primario dell'altro coniuge."  
Queste sono le parole della Corte Suprema di Cassazione, sentenza 4.4.2011, n. 7601 (preceduta dalla 461/ del 1998 e dalla 13160 del 2002).



sabato 3 agosto 2013

Quando i figli diventano maggiorenni, cessano gli assegni di mantenimento?

La risposta è no.
L'obbligo di mantenimento per i figli cessa solo quando diventano economicamente autosufficinti.
E' importante però notare che non basta una semplice autosufficienza economica: occorre che il figlio abbia trovato un lavoro idoneo per la sua preparazione, le sue attitudini, i suoi specifici interessi.
Tra le altre sentenze, la Cassazione lo ha stabilito con la sentenza 4765 del 2002.
In altri termini un figlio laureato in medicina ad esempio, non può perdere il diritto all'assegno di mantenimento se rifiuta un lavoro come impiegato o in un call center, anche se magari gli potrebbe dare un reddito economico astrattamente sufficiente.

Voi che cosa ne pensate?

Una difficile valutazione

Uno dei più dolorosi motivo di contenzioso tra coniugi o tra genitori naturali è quello della determinazione e del pagamento concreto degli assegni di mantenimento.
Lo scopo di questo blog è proprio quello di aiutare a prendere le giuste decisioni, aiutare quindi ad avere e pagare il giusto.
Questo nel dialogo tra l'avvocato e gli interessati.
Avv. Umberto Chialastri

lunedì 5 luglio 2010

Proverbi legali


"Meglio un cattivo accordo che una buona sentenza"....
Questo è uno dei proverbi più conosciuti e citati dagli avvocati.
Spesso i clienti fanno finta di non sentirlo ...
Ogni avvocato serio sa che in molti casi è meglio chiudere subito la vicenda con un accordo, anche a costo di rimetterci (teoricamente) qualcosa.
Un conto è prendere subito. Un conto è aspettare anni ed un giudizio che comunque è incerto.
Certamente ci sono cause fondate ed altre no o cause più fondate di altre.
Una causa apparentemente vinta si può perdere lo stesso per una infinità di ragioni, testimoni falsi o comportamenti truffaldini, giudici distratti o poco competenti, errori del proprio legale (colpevoli o no), sorte malefica come il ritardo causato per esempio dal guasto di una macchina o di un computer, spese eccessive per quello che si vuole ottenere.
Tutto può capitare e per questo nessun avvocato serio garantisce al 1000 x 1000 l'esito di una causa.
Ci sono poi le classiche questioni di "principio". In questo caso è dovere dell'avvocato avvisare il cliente che la causa, magari vittoriosa, potrebbe non essere economicamente conveniente.
Poi è il cliente a decidere ma ha diritto ad essere avvisato.
Avv. Umberto Chialastri
www.avvocatochialastri.net