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giovedì 31 ottobre 2013

Assegno di mantenimento se il matrimonio non è mai stato consumato?


Ed aggiungiamo: “O è durato pochissimi giorni?
Prendiamo un caso concreto.
La moglie fin dall'inizio non vuole avere rapporti sessuali con il marito.
I coniugi vanno avanti qualche giorno e poi cessa la convivenza, con inizio della causa di separazione.
In un caso come questo, il tribunale aveva negato l'assegno di mantenimento alla moglie nel presupposto che non ci fosse stato il tempo di consolidare la comunione spirituale tra i coniugi, un vero e proprio rapporto matrimoniale e nessun apporto sia stato dato dal coniuge che richieda l'assegno alla conduzione della famiglia, l'assegno deve essere escluso, traducendosi altrimenti in una rendita priva di giustificazione”..
In questo senso si era espressa la Corte di Cassazione in passato sent. 8233 del 2000).
La Cassazione ha poi cambiato orientamento con la sentenza n. 2721del 2009. In questa ha affermato (nel caso sopra indicato ad esempio) che anche una convivenza brevissima, anche se non c'è stata consumazione del matrimonio, da diritto all'assegno. L'unica cosa che conta è infatti l'eventuale disparità di reddito tra i coniugi.

Questo è un esempio di come spesso il diritto non sia affatto certo come ci si aspetterebbe. Ricordiamo che le sentenze in Italia costituiscono precedenti non obbligatori e ogni giudice (e principalmente la Corte di cassazione o quella Costituzionale, i giudici supremi) possono cambiare il loro orientamento. 

sabato 26 ottobre 2013

Che valore hanno gli accordi dei coniugi sulle modifiche dell'assegno di mantenimento?

Può capitare che dopo la separazione i coniugi vogliano modificare l'importo dell'assegno di mantenimento stabilito a favore di uno di loro o magari modificarlo.
Il codice di procedura civile prevede un apposito procedimento (art.li 710 e 711) per la modifica delle condizioni di separazione. Fermio rimanendo che detto procedimento è sempre preferibile (per la sua ufficialità e certezza) anche in caso di accordo, ci si chiede quale sia il valore di una scrittura privata che – ad esempio – riduca l'assegno.

La Corte di Cassazione (sez. 1 civile, sent. 20.10.2005 n. 20290) ha stabilito che dette scritture private siano perfettamente valide, qualora redatte dopo l'omologa della separazione. Questo in quanto i relativi diritti rientrano nella disponibilità delle parti ex art. 1322 c.c.
Qualora invece detti accordi fossero stati redatti prima dell'omologa, avrebbero valore solo se non in contrasto con le statuizioni omologate dal tribunale. Questo, quindi, aggiungo, anche nel caso in cui l'accordo venga redatto nel brevissimo tempo intercorrente tra la firma della separazione consensuale davanti il Presidente del Tribunale e la sua omologa.
La sentenza parla dell'assegno tra coniugi; non si riferisce all'assegno a favore dei minori. In questo caso non esiste la piena disponibilità delle parti: esiste infatti un interesse pubblico a che siano prese le giuste decisioni a favore dei minorenni.

Per questo il Pubblico Ministero da obbligatoriamente il parere sulle condizioni di separazione che riguardino i minorenni.
Dal punto di vista pratico le cose possono anche complicarsi. 
Si tratta infatti di scritture private che (come tutte le scritture private) sono teoricamente valide ma non offrono tutta la sicurezza di un provvedimento giudiziale. Ad esempio possono sempre perdersi materialmente o possono essere contestate.

Non danno inoltre diritto ad una possibilità di azione esecutiva immediata come avviene per una decisione del Tribunale.

Le scritture private sono quindi certamente valide ma è sempre preferibile trasformarle in provvedimenti giudiziali esecutivi.

giovedì 17 ottobre 2013

Differenze tra assegno di mantenimento nella separazione e nel divorzio.


Apparentemente i due istituti sono identici e spesso confusi.
Giuridicamente sono diversi e la ragione di tale diversità nasce nelle diverse caratteristiche anche temporali di separazione e divorzio.
La separazione è spesso improvvisa e comunque fa seguito alla convivenza matrimoniale (perlomeno nella normalità).
E' quindi logico che l'art. 156 del codice civile stabilisca in sostanza che ha diritto all'assegno il coniuge in condizioni economiche peggiori e che detto assegno debba tendere ad assicurare il tenore di vita avuto durante il matrimonio.
Nel divorzio invece la convivenza matrimoniale è cessata minimo da tre anni. Per di più mentre nella separazione ancora si è sposati, nel divorzio non lo si è ed ognuno riacquista il proprio stato libero.
Si capisce quindi come la legge 898/1970 (sul divorzio) stabilisca con l'art. 5 che abbia diritto all'assegno il coniuge che non solo non disponga di mezzi economici adeguati o non possa procurarseli; si deve inoltre tenere conto anche delle ragioni del divorzio, del contributo dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare e patrimoniale. Bisognerà inoltre valutare anche la durata del matrimonio.

Come si può notare la situazione è nettamente diversa e l'assegno divorzile deve essere giustificato da maggiori e più complesse ragioni.

mercoledì 9 ottobre 2013

Adeguamento ISTAT dell'assegno di mantenimento


Nelle condizioni di separazione è normalmente stabilito che l'assegno di mantenimento deve essere adeguato, secondo la mutazione del valore d'acquisto del denaro. Negli untimi anni questa clausola è anche divenuta obbligatoria e quindi inserita in ogni separazione o divorzio.
In teoria il costo della vita potrebbe anche diminuire e quindi l'assegno potrebbe essere ridotto. In pratica però il costo della vita è sempre aumentato ...
Come si effettua il calcolo?
DSi deve aver riguardo al primo mese in cui doveva essere pagato l'assegno.
Supponiamo che la prima mensilità dovesse essere maggio 2011. L'assegno va quindi adeguato a maggio 2012, un anno dopo. La cifra risultate da questa prima variazione dovrà quindi essere aumentata ogni anno da maggio 2013 in poi.
Facciamo un esempio pratico: consideriamo un assegno per i figli di € 1000,00 decorrente da maggio 2011.
Il criterio più semplice è quello di usare un'utilità presente sul sito http://rivaluta.istat.it/ .
Nel quadro "Calcola le rivalutazioni monetarie" dobbiamo inserire la data di inizio cioè mese maggio 2011 , la data finale cioè maggio 2012 e l'importo cioè € 1000,00.
Il risultato sarà € 1.030,00; di conseguenza l'assegno di € 1.000 sarà diventato a maggio 2012 € 1.030,00. Per calcolare quanto questo importo sia cambiato a maggio 2013 dovremo usare lo stesso meccanismo, mettendo come valore base € 1.030 e calcolando da maggio 2012 a maggio 2013.
L'adeguamento ISTAT scatta automaticamente, senza bisogno di richieste esplicite, orali o scritte. Se non viene pagato si può agire subito esecutivamente, come per l'assegno base.

sabato 5 ottobre 2013

Se non si versa l'assegno di mantenimento decade l'affidamento condiviso?

Per le norme sulla separazione la regola generale è che i figli siano affidati ad entrambi i genitori.
Questa normativa è una riforma abbastanza recente ed è indubbiamente un segno di civiltà e di positiva evoluzione giuridica. Basti pensare che in passatto il coniuge non affidatario non poteva nemmeno andare a parlare con gli insegnanti dei figli.
Che cosa accade però se il padre, ad esempio, non versa l'assegno per i figli?
In questi casi spesso la madre sostiene di avere il diritto di non fargli vedere i figli. 
Questo è sicuramente errato perchè, come in tutta la normativa sull'affidamento, l'interesse prioritario è quello dei figli, del loro corretto sviluppo. Non è accettabile questa sorta di presa in ostaggio.
Quindi il padre avrà sempre il diritto di vedere ed avere con se' i figli.
Le cose però possono cambiare sotto altri aspetti.
La Corte di Cassazione (sent. Del 17.12.2009, n. 26587) ha stabilito che il mancato versamento si possa considerare come segno di disinteresse nei confronti dei figli.
Di conseguenza il coniuge inadempiente darebbe la dimostrazione di occuparsi seriamente dei figli.

Secondo la Cassazione, di conseguenza, potrebbe dichiararsi cessato l'affidamento condiviso, con la trasfromazione in affidamento esclusivo alla madre.

mercoledì 2 ottobre 2013

Garanzie speciali per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento.

Quando l'assegno di mantenimento non viene pagato o non viene pagato regolarmente, si può applicare il sesto comma dell'art. 156 del codice civile.
“In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di essa venga versata direttamente agli aventi diritto.”
In altri termini si possono sequestrare i suoi beni immobili o – ancora più semplicemente – si può ordinare a chi debba denaro all'inadempiente di versarli direttamente a chi ne abbia diritto.
In pratica si può ad esempio chiedere che chi paga lo stipendio al marito inadempiente versi direttamente alla moglie una parte dello stipendio stesso. E' quindi evidentemente una garanzia pratica molto forte.
Non è infatti strano che si cerchi di premere sul coniuge facendo tardare l'assegno o dandoglielo magari solo in parte.
Quello che rafforza ancora di più la garanzia – rispetto al sequestro / pignoramento normale è quanto stabilito nella sentenza della Cassazione civile n. 4861/1989 (emessa dalla I sez. il 15.11.1989).
Nel sequestro normale infatti bisogna dimostrare il possibile pregiudizio; nel nostro caso si tratterebbe di dimostrare che il coniuge abbia commesso un inadempimento grave o comunque abbia l'intenzione di non pagare il dovuto. E' facile capire che provare cose del genere non è certamente agevole.

La Cassazione ha stabilito che, nel caso dell'art. 156 c.c., non ci sia affatto bisogno di dimostrare quanto sopra. Basta dimostrare il mancato pagamento (totale o parziale) per avere un sequestro o l'ordine di pagamento diretto al datore di lavoro.