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martedì 17 aprile 2018

Si devono pagare gli interessi sugli adeguamenti Istat non versatI?

Oggi mi è capitato un altro collega il quale insisteva che non vanno pagati gli interessi legali sugli arretrati dell'adeguamento ISTAT...


Mi spiace dirlo ma purtroppo una tesi del genere (forse per confusione con problemi locatizi) è assolutamente infondata. 

Gli aumenti Istat vanno pagati a scadenza, anche se non richiesti. Di conseguenza se non si pagano sarà sempre dovuta la maggiorazione per interessi legali.
Addirittura la Cassazione (con la sentenza 25861/2011) dice che su detti interessi, dopo la notifica del precetto, vanno calcolati altri interessi (anatocismo).

mercoledì 28 marzo 2018

Se non trovi lavoro perdi l'assegno di mantenimento?

Il problema è quello del coniuge a favore del quale è stato posto un assegno di mantenimento perché disoccupato.
Se non trova lavoro perde l'assegno?
Una giurisprudenza più permissiva in passato sembrava quasi dire che una volta stabilito un assegno questo rimaneva una sorta di diritto a vita. Ora la situazione è notevolmente cambiata, sia nella giurisprudenza che nella sensibilità sociale.
Il caso è quello che segue.
Tizia, disoccupata, in sede di separazione aveva avuto un assegno di mantenimento (per lei) di € 800, oltre quello per i figli.
Dalla separazione sono passati 6 anni senza che la sig.ra Tizia abbia trovato un lavoro. È vero che ha frequentato dei corsi ma senza trovare concretamente un lavoro.
Il marito ha quindi chiesto che l'assegno a suo favore venisse revocato, anche se disoccupata, perchè non si era attivata concretamente per trovare un lavoro.
La Corte di Cassazione (ordinanza sez. VI-1 civile , 6886 del 20 marzo 2018) ha deciso la revoca dell'assegno per la moglie (mantenendo quello per i figli).
Secondo la Cassazione è giusta la sentenza che esclude l’assegno di mantenimento qualora la moglie sia disoccupata ma lo stato di disoccupazione non sia esente da colpe.
In altri termini, dice che una donna di 35 anni e con una laurea, senza malattie invalidanti, poteva ben trovarsi un lavoro in 6 anni.
Non avendolo fatto, ha dimostrato di non essersi data da fare sul serio e quindi perde il diritto all'assegno.

domenica 4 febbraio 2018

Il Tribunale può mandare la Guardia di Finanza? Quando?

Un contenzioso molto comune in materia di assegno di mantenimento è quello del lavoro in nero o, comunque, degli introiti non dichiarati.
La normativa disponde che il Giudice (Tribunale o Corte d'Appello) possa disporre accertamenti tramite la Guardia di Finanza, sull'effettivo reddito.
In concreto però occorre che ci siano dei requisiti.
È quanto ha stabilito la Corte di  Cassazione con la recente sentenza 21359 del 2017.
La Corte d'Appello aveva ridotto l'assegno a favore della moglie da € 500 ad € 250.
La moglie sosteneva che il marito svolgeva una attività imprenditoriale e che questa risultava anche dai biglietti da visita e dalle entrate sul conto corrente bancario.
La Corte d'Appello aveva deciso che la signora non aveva provato il reddito del marito e quindi aveva respinto la sua domanda.
La donna ricorreva in Cassazione affermando che la Corte avrebbe potuto disporre gli accertamenti tramite la Guardia di Finanza anche perchè per lei sarebbe stato impossibile trovare le prove effettive dei redditi maggiori. Non avrebbe infatti potuto, per esempio, avere accesso ai conti bancari del marito.
La Cassazione  ha annullato la decisione della Corte d'Appello ritenendo che la stessa (anche senza richiesta specifica da parte della ricorrente) avrebbe potuto disporre gli accertamenti da parte della polizia tributaria. Sempre secondo la Cassazione, la Corte d'Appello aveva errato nel non motivare sulla presunta inutilità degli accertamenti, cosa che avrebbe dovuto fare.
La Cassazione ha aggiunto che tuttavia, gli accertamenti tramite la polizia tributaria non sono sempre obbligatori o necessari: basta che ci sia la prova, in altro modo, che non ci siano i requisiti per la concessione dell'assegno divorzile.

sabato 13 gennaio 2018

Perchè Veronica Lario ha perso l'assegno di 1 milione e 400.000 di Berlusconi

La Corte d'Appello di Milano il 16 novembre 2017 (sentenza 4793/2017) ha stabilito che Silvio Berlusconi non debba più versare ogni mese € 1.400.000 alla ex moglie Veronica Lario, come assegno di mantenimento.
La Lario dovrà anche restituirgli € 60.000.000 per quanto pagato in passato.
Perchè questa decisione?
Nonostante la legge fosse anche chiara, la Cassazione ed i giudici di merito avevano interpretato sempre la legge sul divorzio nel senso che al coniuge debole spettasse un assegno di mantenimento tale da fargli mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Questo sia nel caso il coniuge in questione avesse un reddito, sia non lo avesse ed a prescindere dall'importo del reddito.
La Cassazione, con la famosa sentenza 11504/2017 (http://www.assegno-mantenimento.com/2017/06/per-lassegno-divorzile-non-conta-piu-il.html), ha fatto marcia indietro ed ha stabilito che l'assegno spetti solo nel caso in cui il coniuge (ex coniuge) con minor reddito non sia autosufficiente economicamente.
Nel caso della Lario, Berlusconi ha dimostrato che l'ex moglie era titolare di una liquidità di oltre 16 milioni, tra gioielli e società controllate; non aveva quindi diritto al mantenimento.
La Corte d'Appello gli ha dato ragione ed ha stabilito che non debba versare l'assegno di mantenimento alla moglie.

martedì 14 novembre 2017

Il padre che non versa l'assegno può perdere l'affidamento?


Per un avvocato che si occupa di diritto familiare è un classico: la madre viene e chiede se può impedire al padre che non versa l'assegno di vedere il figlio.
La risposta in generale è negativa.
Un conto sono gli adempimenti economici ed un conto il diritto del bambino di vedere comunque il padre.
Fino a qui il concetto generale.
Poi come al solito la realtà è varia e i concetti giuridici vanno adeguati alle singole realtà.
Fino a qualche anno fa i figli erano affidati ad uno solo dei genitori. L'altro genitore poteva e doveva intervenire solo per le decisioni di maggior rilievo.
La regola attuale è che i bambini siano affidati ad entrambi i genitori.
Se però uno dei due genitori non da prova di interessarsi realmente ai figli, la regola generale va disapplicata.
Il tribunale di Roma (sentenza n. 11735 del 6 giugno 2017) ha deciso un caso del genere.
Il padre non solo non versava l'assegno ma si disinteressava anche della vita del figlio, come l'essere presente ai saggi scolastici, accompagnarlo e seguirlo negli studi e nelle varie attività, vederlo ed avere contati con lui.
Il tribunale ha quindi revocato l'affidamento congiunto e stabilito che il figlio fosse affidato solo alla madre.
Questo non significa che il padre non potrà vederlo ma che le decisioni comuni e anche parte di quelle più importanti ora saranno prese dalla madre senza consultarlo.
Quindi rimane il concetto che il mancato pagamento dell'assegno (di per sè) non fa perdere il diritto di vedere i propri figli.
Ci sono poi da fare altre precisazioni.
Un conto è non versare per nulla l'assegno, magari per anni; un conto è non versarlo per intero per difficoltà oggettive che rendano impossibile l'esatto adempimento.
In caso di comportamenti gravi, a tutela dei figli, un genitore può sempre chiedere che sia revocata la potestà genitoriale dell'altro genitore. In questo modo si perderanno tutti i diritti genitoriali.

lunedì 4 settembre 2017

Le professoresse hanno diritto all'assegno di mantenimento di divorzio?

Un titolo del genere sembra assurdo (per come siamo abituati) ma è uno dei primi frutti della sentenza 11504/2017 della Corte di Cassazione.
Nella determinazione dell'assegno di divorzio non si tiene più conto della differenza economica dei redditi tra i coniugi e del tenore di vita avuto durante il matrimonio; conta solo (secondo questo nuovo orientamento giurisprudenziale, non legge) che chi chiede l'assegno abbia o no un lavoro stabile che gli permetta di vivere dignitosamente.
Il caso risolto dalla Cassazione con l'ordinanza n. 20525 del 29 agosto 2017, è questo.
Il marito è un uomo decisamente ricco con un reddito molto maggiore della moglie.
La moglie è una professoressa di ruolo.
La Cassazione le ha negato l'assegno di mantenimento in quanto ha un lavoro stabile che le permette di vivere dignitosamente.
Come ho già rilevato, questo orientamento è nel solco della nuova situazione sociale per cui separazione e divorzio non sono più fatti straordinari che vanno quasi "puniti" ma - purtroppo - quasi la condizione normale.
Concludo con due riflessioni.
La prima è che tutto questo si applica all'assegno di divorzio ma non a quello di separazione.
La seconda è che, a seguito del divorzio breve, è possibile avere il divorzio pochi mesi dopo la separazione; la conseguenza è che in pratica l'assegno di separazione può diventare una barzelletta.

sabato 2 settembre 2017

Adeguamento ISTAT dell'assegno di mantenimento per luglio 2017

L'ISTAT ha stabilito che il coefficiente di adeguamento per luglio  2017 sia +1 % rispetto a luglio 2016. 

Questo indice si applica per calcolare la variazione del mese di luglio 2017 rispetto a luglio 2016 (+1 %).

Se un assegno di mantenimento era a luglio 2016 era di € 1.000, a luglio 2017 diventerà (€ 1000/100*101 (cioè 100+1)) € 1.010.

Il mio studio può calcolare quanto sia variato ad oggi il tuo assegno rispetto la data iniziale per il costo di € 20 più oneri fiscali. Vedere in alto a destra e cliccare sul pulsante Paypal. 

I dati sono comunque ricavabili dal sito www.istat.it. Bisognerà cercare i dati dell'indice dei prezzi dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

giovedì 3 agosto 2017

Se un italiano risiede all'estero si applica la legge sulla convivenza?

I cittadini italiani residenti all'estero si possono iscrivere all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero).
L'AIRE è come se fosse un'unica città e conta circa 21.000.000 di italiani.
Due italiani residenti a Bangkok ed iscritti all'AIRE hanno chiesto al Comune di Milano la costituzione della convivenza di fatto ex lege n. 76/2016.
Il Comune di Milano ha negato l'iscrizione ritenendo che le norme sulla convivenza non possano valere per chi risiede all'estero.
Ha quindi richiesto il parere al Ministero dell'Interno.
Il Ministero ha risposto con il parere Ministero dell'Interno n. 231 del 6 febbraio 2017. 
Per il Ministero le norme sulla legge 76 del 2016 sulla convivenza si applicano a pieno titolo anche a chi è residente all'estero.
Ha quindi disposto che i due residenti a Bangkok debbano essere reggistrati nella scheda di famiglia anagrafica presso l'AIRE, in quanto iscritti nello stesso comune AIRE e residenti allo stesso indirizzo estero.
Siamo perfettamente d'accordo e da una parte ci meraviglia l'impreparazione, l'illogicità, del funzionario dell'anagrafe milanese e dall'altra siamo contenti che sia stata applicata la soluzione giusta, fin dal livello ministeriale, senza dover coinvolgere i tribunali.
Viene così impedita una illecita e brutta disparità di trattamento, una disparità che colpisce tanta gente che per vivere è dovuta andare all'estero o che comunque all'estero ci rappresenta.


giovedì 27 luglio 2017

Come si valuta la capacità di lavoro del coniuge? Come si prova?

Il Tribunale, quando determina l'assegno di mantenimento,  deve prendere in considerazione anche la capacità di lavoro del coniuge a favore del quale viene stabilito.
É importante capire come va considerata la sussistenza di questa capacità di lavoro.
La Corte di Cassazione (VI sezione civile, sottosezione 1 sentenza 20.7.2017 n. 17971) ha chiarito ancora questo punto.
Riportiamo uno stralcio della decisione:
"... la capacità lavorativa della sig.ra S. è infondata, poiché l'attitudine del coniuge al lavoro assume rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche."
La Corte ha citato anche il precedente della sentenza Cass. 6427/2016 (ed altre).
Questo significa che non basterà dire che la sig.ra X ha, per esempio, 30 anni e può lavorare.
Bisognerà motivare il più possibile concretamente la propria richiesta.
Si potrà ad esempio dire che la sig.ra X è una qualificata commessa ed in zona ci sono diverse richieste di lavoro (documentandole); oppure che ha rifiutato un lavoro concreto che le è stato offerto; oppure che è laureata in ... e specializzata in ... e per questo ci sono delle concrete possibilità di lavoro (che vanno indicate e provate).

giovedì 20 luglio 2017

Ma questa moglie va mantenuta o no? Vi mettete d'accordo?

Qualche tempo fa ho scritto in modo critico della sentenza n. 11504/2017 della Corte di Cassazione (http://www.assegno-mantenimento.com/2017/06/per-lassegno-divorzile-non-conta-piu-il.html).
Sono stati sprecati una marea di articoli per scrivere che questa sentenza significava un cambiamento epocale, alla moglie non spettava più l'assegno di divorzio in relazione al tenore di vita tenuto durante il matrimonio. Alla gente è arrivata anche la falsa notizia che l'assegno di divorzio non era più dovuto; tutti sappiamo infatti quanto può essere stravolta una notizia.
Ora è arrivata la prima doccia fredda, dimostrando ampiamente che un conto sono le leggi (quando sono chiare e scritte in italiano) ed un conto le sentenze.
Il Tribunale di Roma (sez. I civile, sentenza 11723 del 2017) è infatti di sapore ben diverso.
Il caso era questo: la moglie ha un reddito di € 850 mensili e paga un mutuo di € 500 mensili; il marito guadagna € 1.600 mensili ma ha le spese di una nuova famiglia.
Il mutuo pagato dalla moglie scadrà nel 2030 e la stessa riceve continui aiuti dai genitori per vivere.
Per il Tribunale di Roma, visto il ridottissimo reddito della donna, l'assegno le spetta.
L'assegno stesso dovrà certamente essere ridotto e contemperato con i redditi del marito ma dovrà essere pagato.
Nessuna importanza ha quindi per il Tribunale il riferimento della Cassazione al tenore di vita avuto durante il matrimonio.
Ripeto quindi ancora una volta che è facile curarsi in illusioni non considerando che il principio in una sentenza, anche di Cassazione, può sempre essere modificata e comunque prende origine da un caso concreto. Questo caso concreto potrà essere simile al vostro ma non identico. Anche se poi fosse identico, la Cassazione potrà sempre cambiare il principio giuridico.
É anche per questo motivo che non basta leggere qua e là su internet per avere notizie che possano evitare il ricorso al consulto di un avvocato qualificato e prudente.

mercoledì 19 luglio 2017

Adeguamento ISTAT dell'assegno di mantenimento per giugno 2017

L'ISTAT ha calcolato che il coefficiente di adeguamento per giugno 2017 sia - 0,1 % rispetto a giugno 2016. 

Questo indice si applica per calcolare la variazione del mese di giugno 2017 rispetto a giugno 2016 (- 0,1 %).

Se un assegno di mantenimento era a giugno 2016 di € 1.000, a giugno 2017 diventerà (€ 1000/100*99,9 (cioè 100-0,1)) € 999,00.

Il mio studio può calcolare quanto sia variato ad oggi il tuo assegno rispetto la data iniziale per il costo di € 20 più oneri fiscali. Vedere in alto a destra e cliccare sul pulsante Paypal. 


I dati sono comunque ricavabili dal sito www.istat.it. Bisognerà cercare i dati dell'indice dei prezzi dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

martedì 11 luglio 2017

Adeguamento Istat maggio 2017 dell'assegno di mantenimento



L'ISTAT ha calcolato che il coefficiente di adeguamento per maggio 2017 sia + 1,4 % rispetto a maggio 2016. 

Questo indice si applica per calcolare la variazione del mese di maggio 2017 rispetto a maggio 2016 (+  1,4 %).

Se un assegno di mantenimento era a maggio 2016 di € 1.000, a maggio 2017 diventerà (€ 1000/100*101,4 (cioè 100+1,4)) € 1014.

Il mio studio può calcolare quanto sia variato ad oggi l'assegno rispetto la data iniziale per il costo di € 20 più oneri fiscali. Vedere in alto a destra e cliccare sul pulsante Paypal. 


I dati sono comunque ricavabili (con qualche difficoltà) dal sito www.istat.it. Bisognerà cercare i dati dell'indice dei prezzi dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

giovedì 22 giugno 2017

Per l'assegno divorzile non conta più il tenore di vita?

Secondo il concetto applicato fino ad oggi, in caso di divorzio, il coniuge più debole aveva il diritto di mantenere lo stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio. In pratica bastava essere sposati per un pò con il Berlusconi di turno per poi avere un super reddito tutta la vita.
Come ho osservato altre volte questo concetto è collegato a quella che era la famiglia molti decenni fa. Poteva essere infatti giusto tutelare il coniuge più debole in un contesto in cui una separazione (peggio un divorzio) era un qualcosa di straordinario. Per di più nella maggior parte dei nuclei familiari la moglie era casalinga: con la separazione / divorzio perdeva spesso la capacità di vivere dignitosamente.
Oggi i rapporti patrimoniali sono cambiati. I coniugi lavorano entrambi, le donne hanno accesso a praticamente tutti i lavori, i divorzi che prima erano eccezione sono diventati ora la normalità.  Tutto questo impone un cambiamento.
Nelle ultime settimane ha fatto molto parlare una sentenza rivoluzionaria della Corte di Cassazione (sez. I, sentenza 11504 del 10.5.2017).
Salvo alcune distinzioni ultime di altre fondamentali sentenze (11490/1990 Sezioni Unite, 2546/2014) la decisione 11504/2017 ha levato importanza al criterio del mantenimento del tenore di vita tenuto durante il matrimonio.
Ha infatti stabilito che il giudice dovrà uniformarsi al criterio di autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi. In pratica ha diritto all'assegno solo chi non ha un reddito e non la possibilità di procurarselo. 
Il giudice dovrà valutare l'autosufficienza economica del coniuge che richiede l'assegno, secondo questi parametri:

  1. l'esistenza di redditi, siano essi di qualsiasi tipo;
  2. la disponibilità di una casa di abitazione;
  3. la capacità di lavorare;
  4. l'esistenza di proprietà immobiliari e mobiliari.

 Solo qualora non esista di conseguenza l'autosufficienza economica potrà subentrare l'altro coniuge, con l'assegno di mantenimento. La differenza con prima è che secondo il vecchio criterio aveva diritto al mantenimento anche un coniuge con un reddito magari di € 5.000 mensili; l'unica condizione era che l'altro coniuge fosse molto più ricco.
Per di più questo assegno di mantenimento non dovrà tendere ad assicurare lo stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio.
Una prima fondamentale riflessione (che molti commentatori non fanno) è che NON è una nuova legge ma solo una nuova interpretazione della stessa legge. Una interpretazione può cambiare in qualsiasi momento (come è cambiata in passato). Per cambiare veramente le cose occorrerebbe una nuova legge ma tutti sappiamo che i politici hanno ben altro da fare...
Una ulteriore riflessione è che questa nuova interpretazione sul tenore di vita non tocca affatto la situazione della maggior parte delle coppie. Se la coppia viveva con un solo stipendio (magari buono) non c'è in pratica differenza tra un normale assegno di mantenimento e quello tendente a mantenere lo stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio.
Il criterio ha importanza per le coppie con un ricco tenore di vita ed una sproporzione notevole  dei redditi. Quindi se non sei ricco questa nuova sentenza non ti da nulla ... tranquillo ... è tutto come prima...  :)