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venerdì 16 agosto 2013

Il marito uccide la moglie a fucilate perchè si stavano separando e poi si uccide. L'omicidio suicidio è avvenuto davanti al figlio di 4 anni. E' possibile prevenire?

Oggi uscirò un po' dallo stretto tema dell'assegno di mantenimento. Ci sono delle notizie sempre più frequenti che mi addolorano.

Il 12 agosto 2013 il sig. Antonio Mensa di 58 anni ha ucciso a fucilate la moglie Antonella Russo di 48.
Poi si è suicidato.
Per rendere completo l'orrore, l'omicidio suicidio è avvenuto alla presenza di uno dei figli, di soli 4 anni.
I coniugi si stavano separando.
In una situazione simile, a Verona, i Carabinieri hanno arrestato due giorni fa uno stalker.
Facile pensare che la separazione sia la causa del tutto. In realtà la separazione è solo l'ultimo tassello di una costruzione malefica cominciata magari il giorno del matrimonio e quasi sicuramente molto prima.
Fatti di questo genere sono purtroppo molto noti e si prestano alle solite strumentalizzazioni. Femminicidio? Omicidio? Omicidio di bambini?
Le leggi esistono e dovrebbero essere conosciute meglio, come la legge sulla protezione familiare; non possono fare però molto da sole ... solo con la repressione che peraltro quasi sempre arriva troppo tardi.
Comunque la si metta il grande assente della nostra legislazione è la protezione vera della famiglia e soprattutto dei bambini.
Esistono strutture come il Tribunale dei Minorenni ed il Giudice Tutelare; potrebbero intervenire  prima ma di fatto non lo fanno molto: intervengono solo quando arrivano segnalazioni e spesso chi non segnala è esattamente chi ha più bisogno.
Il ricorso ad una terapia psicologica non si può certo imporre e di fatto esiste una mentalità oper la quale una separazione, una lite che non finisce mai, infiniti dolori sono sempre preferibili al mettersi a nudo davanti uno psicologo.
In altri tempi e in stati totalitari c'era un controllo sui matrimoni fin dalla fase iniziale.
Era fatto per motivi di razza e di tutela dalle malattie genetiche ma il principio dell'intervento statale prima del matrimonio esisteva.
Le ASL cercano di intervenire ma possono farlo solo dopo e con una enorme carenza di personale e di mezzi.
Oggi l'unica azione concreta è, strano a dirisi, quella della Chiesa Cattolica.
Mi è capitato di parlare con una collega un paio di anni fa e mi ha riferito che il parroco aveva detto chiaramente a tutto il gruppo di fidanzati che o ci si sposava avendo in mente una serie di principi (tipo quello della comprensione reciproca e dell'accettazione delle eventuali difficoltà) o era perfettamente inutile che ci si sposasse ed era meglio non farlo. Prima ho detto strano a dirsi perchè appare strano che sia proprio un prete a dire: “ Non vi sposate”....
Tralascio per il momento di parlare del dramma e delle pressioni rovinose cui sono sottoposti i bambini; avviene nelle separazioni ma anche nelle famiglie apparentemente “a posto” e perfette.
Se si vuole adottare un bambino le istituzioni chiedono ai genitori la perfezione psicologica ed economica.
Non è detto che si debba magari impedire un matrimonio; si potrebbe però intervenire indicando concrete difficoltà, psicologiche e sanitarie, e consigliando i fidanzati ad appoggiarsi ad una struttura pubblica che li aiuti seriamente.

Dico struttura pubblica perchè oggi una terapia psicologica (non farmacologica) è di fatto solo alla portata di chi ha un reddito maggiore. Il pubblico non può garantire psicoterapie efficaci (anche per la loro durata nel tempo).
Nei casi della famiglia “normale” nessun controllo di questo tipo. Basta far funzionare gli organi sessuali e via.
Non so come si potrebbe concretamente fare ma so con certezza che è un problema da studiare seriamente.
Ed ho anche dei seri dubbi che la classe politica attuale possa farlo.
Umberto


sabato 10 agosto 2013

Se il coniuge che chiede l'assegno è aiutato da parenti o nuovo innamorato/a perde il diritto all'assegno divorzile?

La risposta è negativa.
Il fatto che l'ex coniuge sia aiutato da altri per amicizia o parentela o rapporti affettivi, non fa perdere il diritto al mantenimento da parte del coniuge.
"La solidarietà materiale concretamente dimostrata da terzi, quantunque legati da stretta parentela al coniuge istante, non è idonea ad attenuare o far cessare di per se' sola, l'obbligo primario dell'altro coniuge."  
Queste sono le parole della Corte Suprema di Cassazione, sentenza 4.4.2011, n. 7601 (preceduta dalla 461/ del 1998 e dalla 13160 del 2002).



sabato 3 agosto 2013

Quando i figli diventano maggiorenni, cessano gli assegni di mantenimento?

La risposta è no.
L'obbligo di mantenimento per i figli cessa solo quando diventano economicamente autosufficinti.
E' importante però notare che non basta una semplice autosufficienza economica: occorre che il figlio abbia trovato un lavoro idoneo per la sua preparazione, le sue attitudini, i suoi specifici interessi.
Tra le altre sentenze, la Cassazione lo ha stabilito con la sentenza 4765 del 2002.
In altri termini un figlio laureato in medicina ad esempio, non può perdere il diritto all'assegno di mantenimento se rifiuta un lavoro come impiegato o in un call center, anche se magari gli potrebbe dare un reddito economico astrattamente sufficiente.

Voi che cosa ne pensate?

Una difficile valutazione

Uno dei più dolorosi motivo di contenzioso tra coniugi o tra genitori naturali è quello della determinazione e del pagamento concreto degli assegni di mantenimento.
Lo scopo di questo blog è proprio quello di aiutare a prendere le giuste decisioni, aiutare quindi ad avere e pagare il giusto.
Questo nel dialogo tra l'avvocato e gli interessati.
Avv. Umberto Chialastri

lunedì 5 luglio 2010

Proverbi legali


"Meglio un cattivo accordo che una buona sentenza"....
Questo è uno dei proverbi più conosciuti e citati dagli avvocati.
Spesso i clienti fanno finta di non sentirlo ...
Ogni avvocato serio sa che in molti casi è meglio chiudere subito la vicenda con un accordo, anche a costo di rimetterci (teoricamente) qualcosa.
Un conto è prendere subito. Un conto è aspettare anni ed un giudizio che comunque è incerto.
Certamente ci sono cause fondate ed altre no o cause più fondate di altre.
Una causa apparentemente vinta si può perdere lo stesso per una infinità di ragioni, testimoni falsi o comportamenti truffaldini, giudici distratti o poco competenti, errori del proprio legale (colpevoli o no), sorte malefica come il ritardo causato per esempio dal guasto di una macchina o di un computer, spese eccessive per quello che si vuole ottenere.
Tutto può capitare e per questo nessun avvocato serio garantisce al 1000 x 1000 l'esito di una causa.
Ci sono poi le classiche questioni di "principio". In questo caso è dovere dell'avvocato avvisare il cliente che la causa, magari vittoriosa, potrebbe non essere economicamente conveniente.
Poi è il cliente a decidere ma ha diritto ad essere avvisato.
Avv. Umberto Chialastri
www.avvocatochialastri.net