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venerdì 30 settembre 2016

Anche i conviventi possono assistere i malati con la 104! Sentenza Corte Costituzionale 213/2016.

Con questo post siamo un pò al di fuori dei temi consueti di questo blog; è però una notizia di notevole importanza che do volentieri.
Una legge fondamentale a tutela degli invalidi e della loro assistenza da parte dei familiari è la ben conosciuta legge 104 (rectius legge 104 / 1992).
Il suo art. 33 comma 3° escude il convivente dai soggetti che hanno diritto a permessi e retribuzioni. Era questa una notevole disparità di trattamente tra convivente e coniuge (ed altri familiari stretti).
Nella mia esperienza ho visto conviventi sposarsi solo per avere la possibilità di assistere la persona amata colpita da un tumore o da altre gravi malattie.
Ora tutto questo è stato superato con la sentenza 213 del 23 settembre 2016 della Corte Costituzionale (testo integrale sentenza).
Il convivente è stato quindi equiparato al coniuge anche sotto questo aspetto.
Trascrivo qui la parte saliente della lunga e motivata sentenza. Basterà leggerla per intero per avere un esempio del groviglio di leggi in cui si annaspa in Italia.

"... se tale è la ratio legis della norma in esame, è irragionevole che nell'elencazione dei soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito ivi disciplinato, non sia incluso il convivente della persona con handicap in situazione di gravità. L'art. 3 Cost. va qui invocato, dunque, non per la sua portata eguagliatrice, restando comunque diversificata la condizione del coniuge da quella del convivente, ma per la contraddittorietà logica della esclusione del convivente dalla previsione di una norma che intende tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile (v. sia pure per profili diversi, la sentenza n. 404 del 1988). E ciò in particolare ma non solo nei casi in cui la convivenza si fondi su una relazione affettiva, tipica del "rapporto familiare", nell'ambito della platea dei valori solidaristici postulati dalle "aggregazioni" cui fa riferimento l'art. 2 Cost. Questa Corte ha, infatti, più volte affermato che la distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale non esclude la comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari dell'una e dell'altro che possano presentare analogie ai fini del controllo di ragionevolezza a norma dell'art. 3 Cost. (sentenze n. 416 e n. 8 del 1996; ordinanza n. 121 del 2004). In questo caso l'elemento unificante tra le due situazioni è dato proprio dall'esigenza di tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile grave, nella sua accezione più ampia, collocabile tra i diritti inviolabili dell'uomo ex art. 2 Cost. D'altra parte, ove così non fosse, il diritto costituzionalmente presidiato del portatore di handicap di ricevere assistenza nell'ambito della sua comunità di vita, verrebbe ad essere irragionevolmente compresso, non in ragione di una obiettiva carenza di soggetti portatori di un rapporto qualificato sul piano affettivo, ma in funzione di un dato "normativo" rappresentato dal mero rapporto di parentela o di coniugio. 3.5. Se, dunque, l'art. 3 Cost. è violato per la non ragionevolezza della norma censurata, gli artt. 2 e 32 Cost. lo sono, quanto al diritto fondamentale alla salute psico-fisica del disabile grave, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. La norma in questione, nel non includere il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito, vìola, quindi, gli invocati parametri costituzionali, risolvendosi in un inammissibile impedimento all'effettività dell'assistenza e dell'integrazione.
3.6. Il carattere residuale della fruizione dell'agevolazione in questione da parte del parente o affine entro il terzo grado, induce questa Corte ad includere il convivente tra i soggetti beneficiari, in via ordinaria, del permesso mensile retribuito (coniuge, parente o affine entro il secondo grado).
3.7. Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado."

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