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giovedì 23 ottobre 2014

Non pagare il mutuo della ex casa coniugale è reato?

Il caso è quello della casa coniugale assegnata alla moglie, con un mutuo sopra; il mutuo, nel nostro caso, può essere intestato in tutto o parte al marito.
In questo post ci riferiamo al caso esaminato dal una recente sentenza della Cassazione.
Il marito era stato obbligato a passare l'assegno di mantenimento per il coniuge ed i figli.
Aveva poi smesso di pagare il mutuo sulla casa coniugale.
Il reato contestabile è quello di cui all'art. 570 del codice penale, violazione degli obblighi di assistenza familiare; la norma prevede la punizione per "chi faccia mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa."
In genere detta norma viene applicata a chi non paga l'assegno di mantenimento.
Nel nostro caso l'assegno era pagato ma non il mutuo.
La Corte di Cassazione (sez. VI penale, sentenza 24.7.2014, n. 33023) ha stabilito che il marito fosse colpevole.
Infatti, non pagando il mutuo, ha costretto la moglie a utilizzare l'assegno di mantenimento per il pagamento del mutuo stesso. Inoltre, aggiungiamo, il mancato pagamento del mutuo mette in pericolo l'esistenza stessa della casa coniugale.
Condividiamo pienamente quindi la sentenza in oggetto.
Nella pratica, il principio non è sempre applicato.
Anni fa mi è capitato il caso in cui i figli hanno pignorato l'appartamento del padre (per altro nullatenente) per la mancata restituzione di un prestito. Gli hanno anche messo in vendita l'appartamento stesso.  Il Pubblico Ministero chiese l'archiviazione della denuncia ... Diciamo che come al solito vorremmo che la saggezza (ed anche l'ovvietà) della Cassazione fosse condivisa anche da altri operatori del diritto...

lunedì 20 ottobre 2014

Le spese straordinarie si possono includere nell'assegno di mantenimento?

Nella stragrande maggior parte delle condizioni di separazione si stabilisce un assegno mensile a favore dei figli, a cui si aggiunge, più o meno:"oltre la metà delle spese straordinarie scolastiche, sanitarie ...".
Spesso le spese straordinarie sono causa di contenzioso.
Esiste quindi la tentazione di conglobarle forfettariamente nell'assegno di mantenimento ordinario.
Altra possibilità è quella di aggiungere la parola "concordate" ma di fatto questo può bloccare alcune spese importanti per i figli.
Per quello che riguarda il considerarle parte dell'assegno ordinario, potrebbe essere inutile.
Si veda in questo senso la recente sentenza della Cassazione civile 18869/2014.
La Corte d'Appello aveva conglobato le spese straordinarie nell'assegno di mantenimento.
La Cassazione ha deciso che questo fosse illegittimo per le seguenti considerazioni, riportate integralmente:
"5.1. - Nella determinazione del contributo per il mantenimento della prole minore di età, il giudice deve tener conto non solo delle esigenze attuali del figlio, ma anche del tenore di vita goduto dallo stesso nel corso della convivenza con entrambi i genitori, nonché delle risorse economiche di questi, in modo da realizzare il principio generale di cui all'art. 148 cod. civ., secondo cui i genitori devono concorrere al mantenimento dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. 
5.2. - La Corte di merito, nel non adeguare l'assegno di mantenimento per le figlie posto a carico del P. , nonostante il constatato miglioramento delle condizioni economiche dello stesso da un lato, e, dall'altro, le crescenti esigenze, dalla stessa Corte evidenziate, delle figlie, in età adolescenziale, ed anzi nel ricomprendere nell'ammontare di detto assegno le spese mediche, ludiche e scolastiche straordinarie, non si è attenuta al principio dianzi esposto."

venerdì 17 ottobre 2014

Se il marito non può lavorare per una grave malattia, può eliminare l'assegno?


Eppure la soluzione non è semplice, nella prassi.
La Corte di Cassazione (sentenza n. 20145 del 24.9.2014) ha deciso che lo stato di malattia, quando impedisca l'attività lavorativa, vada preso in considerazione. Di conseguenza l'assegno per il coniuge può essere ridotto o eliminato.
Ha risolto il caso di un uomo di 30 anni che non poteva lavorare per una grave malattia.
Il problema pratico è però un altro.
Quella della Cassazione è una massima che tra l'altro rispecchia anche il minimo del ragionamento logico.
Quello che è grave è che la Corte d'Appello aveva deciso diversamente, non esaminando nemmeno una perizia medico legale ed altre prove.
In pratica quindi l'uomo di cui sopra ha avuto ragione e ne sarà contento. Ha però avuto ragione dopo ben tre gradi di giudizio!
Doveva dirla la Cassazione una cosa così ovvia?
Da una parte quindi bisogna accogliere con gioia questa sentenza della Cassazione. Dall'altra rimane un po' di tristezza per le difficoltà pratiche che spesso si devono affrontare prima di avere giustizia....