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mercoledì 18 giugno 2014

Adeguamento istat maggio 2014 dell'assegno di mantenimento.

L'ISTAT, il 13 giugno 2014 ha pubblicato gli indici per il mese di maggio.
La variazione del mese di maggio 2014 rispetto a maggio 2013 è di +0,4 %.
Questo significa che se un assegno era a maggio 2013 di € 1.000, a maggio 2014 diventa (€ 1000/100*100,4) € 1.004,00.
In teoria quindi il costo della vita dovrebbe essere aumentato, in un anno, dello 0,4 %.
Per fare calcoli più veloci (anche per più anni precedenti) è comunque disponibile il foglio di calcolo in fondo a questa pagina.
I dati sono comunque ricavabili (con qualche difficoltà) dal sito www.istat.it . Bisognerà cercare i dati dell'indice dei prezzi dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

giovedì 5 giugno 2014

Il rancore dei giusti ed i danni della voglia di vendetta.

Ted Allbeury, “Gli insospettabili”, Mondadori, 14 ottobre 1990:
Nelle cause di divorzio, i clienti difficili sono le persone oneste che hanno poche o zero responsabilità nella rottura del matrimonio. I clienti facili sono uomini o donne irresponsabili o spregiudicati, amorali o immorali. Non rinunciano a nulla di veramente importante per loro. Vogliono solo uscirne. Raramente hanno rancori. Di solito si sono fatti una vita nuova. Nuovi rapporti. Sono contenti, perciò non creano difficoltà ne' a me, ne' agli ex coniugi. I casi difficili sono le persone corrette e leali che restano sconvolte e s'infuriano di fronte ai sotterfugi ed all'infedeltà di qualcuno che amavano. Una grossa parte del loro mondo è andata in fr4antumi. E' un disastro che non meritano e non riescono a capire come possa essere successo proprio a loro. Dicono di volere giustizia ma in realtà quello che vogliono è una vendetta. E sono loro gli unici ad uscirne sconfitti. Tensioni, frustrazioni,e un conto salato dall'avvocato.”
Questo è il brano di un romanzo e quello che parla è l'avvocato di un romanzo.
Eppure una parte di vero c'è sicuramente.

Anche se siamo giustificati, il rancore, la voglia di vendetta, ci procurano spesso solo ulteriori danni.
Gli avvocati scrupolosi lo sanno e quando consigliano la ricerca dell'accordo fanno i veri interessi del loro cliente.
Molto spesso però non vengono capiti perché l'odio ci impedisce di vedere la realtà.
Anche una causa su una cosa molto concreta come l'assegno di mantenimento può avere poco senso se è fatta solo per voglia di vendetta.

martedì 3 giugno 2014

Spetta l'assegno alla moglie che non si cerca il lavoro?

E' interessante la sentenza che ha deciso questo caso.
I coniugi, senza figli, si sono separati con addebito della separazione al marito.
La moglie è tornata a vivere con i genitori, definiti facoltosi.
Nei cinque anni successivi alla separazione risulta che la moglie non si sia cercata il lavoro.
La moglie è laureata in lingue (laurea che potrebbe garantire una facile occupazione), è ben inserita nell'ambiente sociale ed avrebbe quindi ottime opportunità di trovare lavoro. L'assenza dei figli la rende quindi anche libera di lavorare come voglia.
Sulla base di questa situazione, sia il Tribunale che la Corte d'Appello le hanno negato il diritto all'assegno.
La Corte di Cassazione (sentenza 12121/2004) le ha invece riconosciuto il diritto all'assegno.
Queste le parole usate dalla Suprema Corte:
 "Deve essere cassata la sentenza del giudice di merito che abbia negato il diritto della moglie a un assegno di mantenimento sul rilievo che questa, nel quinquennio successivo alla crisi coniugale, si sia sottratta all'impegno di cercare nuove fonti di reddito, nonostante la relativa facilità di reperirle, stanti l'ancora giovane età, le ottime condizioni di salute, la laurea in lingue, l'assenza di impegni familiari (per non aver avuto figli e per essere tornata a vivere nella facoltosa famiglia d'origine), il buon inserimento sociale. Nella specie, infatti, sussistono entrambi i presupposti essenziali dell'obbligo di mantenimento, ossia la non addebitabilità della separazione e la totale mancanza di redditi propri accertati, idonei a conservare il pur modesto, precedente tenore di vita e la inattività lavorativa del coniuge che richiede l'assegno può costituire circostanza idonea ad annullare l'altrui obbligo di versarlo solo se conseguente al rifiuto accertato di effettive e concrete, non meramente ipotetiche, opportunità di lavoro".
In pratica la Corte dice che non basta che la moglie abbia teoriche concrete possibilità di lavoro. Qualora dal punto di vista pratico ci siano i requisiti della mancanza di reddito, della situazione economica inferiore a quella del matrimonio,  la sproporzione di redditi con il marito, sussiste il diritto all'assegno. Secondo la Corte il coniuge per non farle avere l'assegno avrebbe dovuto dimostrare che concretamente la donna ha rifiutato delle offerte di lavoro.
Certamente qualcuno ha sottolineato che dal punto di vista pratico è difficile rifiutare delle offerte di lavoro se uno non le cerca. Probabilmente avrebbe dovuto attivarsi il marito per farle avere le offerte ma è improbabile se il marito non è titolare di un'azienda o non ha amici titolari di azienda.
Questo però è un'altro discorso che travalica la decisione della Cassazione.